La sez. I civ. della Cassazione, con l’ordinanza 19 settembre 2026, n. 25567, delinea i confini dell’azione popolare, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 267 del 2000 («Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia»)[1], non potendo essere promossa dai cittadini nei confronti di decisioni dell’Amministrazione nell’esercizio della funzione pubblica, e, nello specifico, di imporre alla stessa di contestare al RUP (Responsabile Unico del progetto/procedimento) una condotta negligente, in concorso con l’operatore economico esecutore di un intervento pubblico (realizzazione del locale museo archeologico), con contestuale richiesta risarcitoria: l’azione popolare è di tipo “sostitutivo” o “suppletivo”, essendo volta a favorire la tutela dei diritti e degli interessi dell’ente in caso di inerzia dei suoi amministratori, non potendo svolgere alcuna funzione “correttiva”[2].
Continua a leggereL’azione popolare dei cittadini elettori
La sez. I civ. della Cassazione, con l’ordinanza 19 settembre 2026, n. 25567, delinea i confini dell’azione popolare, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 267 del 2000 («Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia»)[1], non potendo essere promossa dai cittadini nei confronti di decisioni dell’Amministrazione nell’esercizio della funzione pubblica, e, nello specifico, di imporre alla stessa di contestare al RUP (Responsabile Unico del progetto/procedimento) una condotta negligente, in concorso con l’operatore economico esecutore di un intervento pubblico (realizzazione del locale museo archeologico), con contestuale richiesta risarcitoria: l’azione popolare è di tipo “sostitutivo” o “suppletivo”, essendo volta a favorire la tutela dei diritti e degli interessi dell’ente in caso di inerzia dei suoi amministratori, non potendo svolgere alcuna funzione “correttiva”[2].
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