«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I civ. della Cassazione, con l’ordinanza 19 settembre 2026, n. 25567, delinea i confini dell’azione popolare, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 267 del 2000 («Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia»)[1], non potendo essere promossa dai cittadini nei confronti di decisioni dell’Amministrazione nell’esercizio della funzione pubblica, e, nello specifico, di imporre alla stessa di contestare al RUP (Responsabile Unico del progetto/procedimento) una condotta negligente, in concorso con l’operatore economico esecutore di un intervento pubblico (realizzazione del locale museo archeologico), con contestuale richiesta risarcitoria: l’azione popolare è di tipo “sostitutivo” o “suppletivo”, essendo volta a favorire la tutela dei diritti e degli interessi dell’ente in caso di inerzia dei suoi amministratori, non potendo svolgere alcuna funzione “correttiva”[2].

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L’azione popolare dei cittadini elettori

L’azione popolare dei cittadini elettori

La sez. I civ. della Cassazione, con l’ordinanza 19 settembre 2026, n. 25567, delinea i confini dell’azione popolare, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 267 del 2000 («Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia»)[1], non potendo essere promossa dai cittadini nei confronti di decisioni dell’Amministrazione nell’esercizio della funzione pubblica, e, nello specifico, di imporre alla stessa di contestare al RUP (Responsabile Unico del progetto/procedimento) una condotta negligente, in concorso con l’operatore economico esecutore di un intervento pubblico (realizzazione del locale museo archeologico), con contestuale richiesta risarcitoria: l’azione popolare è di tipo “sostitutivo” o “suppletivo”, essendo volta a favorire la tutela dei diritti e degli interessi dell’ente in caso di inerzia dei suoi amministratori, non potendo svolgere alcuna funzione “correttiva”[2].

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La sez. V Napoli del TAR Campania, con ordinanza 7 ottobre 2026 n. 2766 (estensore Palmarini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ad horas che obbliga i proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade (le parti di terreno scoscese che si trovano immediatamente sopra o sotto i lati di una strada), sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento (fenomeno ricorrente, potenziale fonte di danno, sicuramente di pericolo attuale), meglio definito (l’obbligo) nell’art. 31, Manutenzione delle ripe, del Codice della strada.

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Ordinanza ad horas per la manutenzione delle ripe

Ordinanza ad horas per la manutenzione delle ripe

La sez. V Napoli del TAR Campania, con ordinanza 7 ottobre 2026 n. 2766 (estensore Palmarini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ad horas che obbliga i proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade (le parti di terreno scoscese che si trovano immediatamente sopra o sotto i lati di una strada), sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento (fenomeno ricorrente, potenziale fonte di danno, sicuramente di pericolo attuale), meglio definito (l’obbligo) nell’art. 31, Manutenzione delle ripe, del Codice della strada.

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La Corte costituzionale, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 157 (Estensore Petitti), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO in “segregazione” ospedaliera, e della sua eventuale proroga, debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, celebrando un principio di civiltà giuridica del “giusto procedimento” e del contradittorio “assistito”[1], a garanzia di un principio (minimo) di legalità posto a fondamento dei diritti naturali essenziali e assoluti della persona: non essere privati della libertà personale.

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Il trattamento sanitario obbligatorio esige contraddittorio legale

Il trattamento sanitario obbligatorio esige contraddittorio legale

La Corte costituzionale, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 157 (Estensore Petitti), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO in “segregazione” ospedaliera, e della sua eventuale proroga, debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, celebrando un principio di civiltà giuridica del “giusto procedimento” e del contradittorio “assistito”[1], a garanzia di un principio (minimo) di legalità posto a fondamento dei diritti naturali essenziali e assoluti della persona: non essere privati della libertà personale.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 settembre 2026, n. 7110, si allinea ai precedenti secondo i quali il conflitto di interessi, nelle procedure di gara esige da una parte, l’effettività del pericolo all’imparzialità del procedimento (minando la trasparenza)[1], con un legame diretto tra la situazione denunciata e l’interesse estraneo perseguito, dall’altra parte, la necessità (richiesta dalla norma su matrice comunitaria)[2] di fornire la prova (la c.d. intensità) non limitandosi ad una generica enunciazione del pericolo, dovendo dubitarsi sulla concorrenza: l’interesse personale incide sull’interesse generale, in danno al celere risultato e alla imparzialità tra operatori economici.

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La dimostrazione del conflitto di interessi e la trasparenza curriculare nel Codice dei contratti

La dimostrazione del conflitto di interessi e la trasparenza curriculare nel Codice dei contratti

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 settembre 2026, n. 7110, si allinea ai precedenti secondo i quali il conflitto di interessi, nelle procedure di gara esige da una parte, l’effettività del pericolo all’imparzialità del procedimento (minando la trasparenza)[1], con un legame diretto tra la situazione denunciata e l’interesse estraneo perseguito, dall’altra parte, la necessità (richiesta dalla norma su matrice comunitaria)[2] di fornire la prova (la c.d. intensità) non limitandosi ad una generica enunciazione del pericolo, dovendo dubitarsi sulla concorrenza: l’interesse personale incide sull’interesse generale, in danno al celere risultato e alla imparzialità tra operatori economici.

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Le sez. Unite civili della Cassazione, con l’ordinanza 15 settembre 2026, n. 25318, individuano il giudice competente (quello fornito di giurisdizione) in presenza di un affidamento incolpevole del privato, a fronte di un comportamento “omissivo” della PA in sede di gara d’appalto (stipulazione del contratto), rimarcando l’estensione della lesione (dell’affidamento)[1] non solo nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, ma più in generale anche di fronte alla richiesta di un provvedimento ampliativo, dove i principi di buona fede e collaborazione, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, governano l’azione amministrativa (e la condotta) in ogni ambito ove viene esercitata la funzione (potere) pubblico (rappresenta un criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale)[2], quale proiezione nel rapporto amministrativo di doveri sanciti dall’art. 2 Cost. (noto collegamento con l’art. 28 Cost.).

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Il risarcimento da atto legittimo per mancata stipulazione

Il risarcimento da atto legittimo per mancata stipulazione

Le sez. Unite civili della Cassazione, con l’ordinanza 15 settembre 2026, n. 25318, individuano il giudice competente (quello fornito di giurisdizione) in presenza di un affidamento incolpevole del privato, a fronte di un comportamento “omissivo” della PA in sede di gara d’appalto (stipulazione del contratto), rimarcando l’estensione della lesione (dell’affidamento)[1] non solo nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, ma più in generale anche di fronte alla richiesta di un provvedimento ampliativo, dove i principi di buona fede e collaborazione, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, governano l’azione amministrativa (e la condotta) in ogni ambito ove viene esercitata la funzione (potere) pubblico (rappresenta un criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale)[2], quale proiezione nel rapporto amministrativo di doveri sanciti dall’art. 2 Cost. (noto collegamento con l’art. 28 Cost.).

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La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.

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Il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto

Il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto

La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.

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