La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].
Continua a leggere→
La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].
Continua a leggere→