«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Bologna, del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 1550 (est. Tagliasacchi), rigetta il ricorso contro l’istallazione di un’antenna radio base in prossimità di una Chiesa[1], pur in presenza di un vincolo culturale di tipo storico-artistico quando l’edificio religioso non sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico, rectius sottoposto al vincolo di cui all’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del d.lgs. n. 42/2004: l’assenza del parere preventivo paesaggistico vincolante della Sovrintendenza non inficia l’autorizzazione rilasciata.

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Nessun limite all’antenna nei pressi di una Chiesa

Nessun limite all’antenna nei pressi di una Chiesa

La sez. II Bologna, del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 1550 (est. Tagliasacchi), rigetta il ricorso contro l’istallazione di un’antenna radio base in prossimità di una Chiesa[1], pur in presenza di un vincolo culturale di tipo storico-artistico quando l’edificio religioso non sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico, rectius sottoposto al vincolo di cui all’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del d.lgs. n. 42/2004: l’assenza del parere preventivo paesaggistico vincolante della Sovrintendenza non inficia l’autorizzazione rilasciata.

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio – base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee[1].

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Antenna e distanze dagli edifici

Antenna e distanze dagli edifici

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio – base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee[1].

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La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.

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Illegittimo il potere di ordinanza senza l’urgenza

Illegittimo il potere di ordinanza senza l’urgenza

La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.

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La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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Project financing e responsabilità omissive

Project financing e responsabilità omissive

La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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