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La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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La sez. IV Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 23 aprile 2025, n. 889 (Est. Stefanelli), chiarisce la distinzione tra revisione prezzi e rinegoziazione, a fronte di un contratto che ha allungato il periodo di durata e non una semplice proroga tecnica, rilevando (di conseguenza) la legittimità di un diniego ove la rinegoziazione include (già) la revisione del prezzo (ovvero, non può essere rinegoziato ulteriormente)[1].

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Revisione o rinegoziazione del prezzo

Revisione o rinegoziazione del prezzo

La sez. IV Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 23 aprile 2025, n. 889 (Est. Stefanelli), chiarisce la distinzione tra revisione prezzi e rinegoziazione, a fronte di un contratto che ha allungato il periodo di durata e non una semplice proroga tecnica, rilevando (di conseguenza) la legittimità di un diniego ove la rinegoziazione include (già) la revisione del prezzo (ovvero, non può essere rinegoziato ulteriormente)[1].

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La sez. III Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 22 aprile 2025, n. 1302 (Est. Profili), rigetta la richiesta di nullità di un provvedimento amministrativo per elusione del giudicato da parte della PA: nella riedizione del potere – già oggetto di pronunciamento del giudice – il dispositivo si presenta in contrasto con la decisione demolitoria, ovvero aggira l’effetto conformativo promanante dalla motivazione contenuta nella cit. pronuncia giurisdizionale.

Tutto questo non è avvenuto, in quanto viene accertato dal GA che l’Amministrazione non ha eluso alcun giudicato, avendo operato legittimamente su un diverso e autonomo procedimento, del tutto estraneo al precedente giudicato.

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Elusione del giudicato

Elusione del giudicato

La sez. III Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 22 aprile 2025, n. 1302 (Est. Profili), rigetta la richiesta di nullità di un provvedimento amministrativo per elusione del giudicato da parte della PA: nella riedizione del potere – già oggetto di pronunciamento del giudice – il dispositivo si presenta in contrasto con la decisione demolitoria, ovvero aggira l’effetto conformativo promanante dalla motivazione contenuta nella cit. pronuncia giurisdizionale.

Tutto questo non è avvenuto, in quanto viene accertato dal GA che l’Amministrazione non ha eluso alcun giudicato, avendo operato legittimamente su un diverso e autonomo procedimento, del tutto estraneo al precedente giudicato.

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La sez. controllo Toscana, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 76 del 17 aprile 2025 (Rel. Di Blasi), risponde ad un Comune sulla corretta modalità di operare per la stipula, con oneri a carico dell’Ente, di coperture assicurative (responsabilità civile professionale)[1] per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche, indicate nell’allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023: un obbligo cogente coprire l’intera spesa.

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Obbligo di assicurazione per le funzioni tecniche

Obbligo di assicurazione per le funzioni tecniche

La sez. controllo Toscana, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 76 del 17 aprile 2025 (Rel. Di Blasi), risponde ad un Comune sulla corretta modalità di operare per la stipula, con oneri a carico dell’Ente, di coperture assicurative (responsabilità civile professionale)[1] per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche, indicate nell’allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023: un obbligo cogente coprire l’intera spesa.

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La sez. I d’Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 60 del 17 aprile 2025, conferma la decisione della sez. territoriale sull’assenza di responsabilità erariale per la liquidazione del risultato in assenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance, quando nei fatti prima e in diritto poi, non vi è stata prova di negligenza e neppure di mancata realizzazione degli obiettivi, rectius attività positivamente (proficuamente) svolta a favore dell’Amministrazione di appartenenza.

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Piena legittimità della liquidazione del risultato senza valutazione

Piena legittimità della liquidazione del risultato senza valutazione

La sez. I d’Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 60 del 17 aprile 2025, conferma la decisione della sez. territoriale sull’assenza di responsabilità erariale per la liquidazione del risultato in assenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance, quando nei fatti prima e in diritto poi, non vi è stata prova di negligenza e neppure di mancata realizzazione degli obiettivi, rectius attività positivamente (proficuamente) svolta a favore dell’Amministrazione di appartenenza.

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