«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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La sez. V Roma del TAR Lazio, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 9870, delimita i confini degli affidamenti legali, nella forma delle prestazioni d’opera intellettuale, di cui all’art. 2230 c.c., che seppure non esigono una gara l’individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, mediante interpello su elenchi da cui attingere, nel rispetto dei criteri di rotazione, non potendo il soggetto, esso sia, PA, impresa privata, società pubblica o soggetto di rilievo pubblicistico, imporre un “prezzo” (compenso) in maniera fissa, a prescindere dai valori della controversia in violazione alle regole dell’equo compenso[1].

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Affidamento incarichi legali ed equo compenso

Affidamento incarichi legali ed equo compenso

La sez. V Roma del TAR Lazio, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 9870, delimita i confini degli affidamenti legali, nella forma delle prestazioni d’opera intellettuale, di cui all’art. 2230 c.c., che seppure non esigono una gara l’individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, mediante interpello su elenchi da cui attingere, nel rispetto dei criteri di rotazione, non potendo il soggetto, esso sia, PA, impresa privata, società pubblica o soggetto di rilievo pubblicistico, imporre un “prezzo” (compenso) in maniera fissa, a prescindere dai valori della controversia in violazione alle regole dell’equo compenso[1].

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 maggio 2026, n. 4196 (estensore Cons. Serlenga), conferma un orientamento consolidato, secondo il quale gli appunti o audio-registrazioni per la redazione del verbale di seduta di un organo collegiale sono sottratte al diritto di accesso, essendo un ausilio “personale” del soggetto proposto per la successiva verbalizzazione (c.d. verbale di seduta) rispetto al quale soltanto può essere indirizzata l’istanza di accesso.

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Accesso agli appunti del verbalizzante

Accesso agli appunti del verbalizzante

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 maggio 2026, n. 4196 (estensore Cons. Serlenga), conferma un orientamento consolidato, secondo il quale gli appunti o audio-registrazioni per la redazione del verbale di seduta di un organo collegiale sono sottratte al diritto di accesso, essendo un ausilio “personale” del soggetto proposto per la successiva verbalizzazione (c.d. verbale di seduta) rispetto al quale soltanto può essere indirizzata l’istanza di accesso.

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La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].

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Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici

Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].

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La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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