«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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La sez. II del TAR Lombardia, Milano, 7 agosto 2026, n. 4056, accoglie il ricorso e annulla la determinazione di diniego all’accoglimento della richiesta rimborso e conguaglio del contributo di costruzione e il conguaglio della monetizzazione delle aree a standard, accertando il diritto alla restituzione della maggior somma corrisposta dal costruttore a tale titolo: viene confermato l’orientamento secondo il quale nella determinazione del “contributo di costruzione” siamo in presenza di posizioni giuridiche paritetiche, eventuali errori di calcolo sono soggetti alla prescrizione decennale, mentre il potere di autotutela, nella determinazione della monetizzazione degli standard, può essere esercitato entro i termini rigorosi di legge.

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Calcolo ed effetti del costo di costruzione e degli oneri di monetizzazione sulla qualificazione edilizia

Calcolo ed effetti del costo di costruzione e degli oneri di monetizzazione sulla qualificazione edilizia

La sez. II del TAR Lombardia, Milano, 7 agosto 2026, n. 4056, accoglie il ricorso e annulla la determinazione di diniego all’accoglimento della richiesta rimborso e conguaglio del contributo di costruzione e il conguaglio della monetizzazione delle aree a standard, accertando il diritto alla restituzione della maggior somma corrisposta dal costruttore a tale titolo: viene confermato l’orientamento secondo il quale nella determinazione del “contributo di costruzione” siamo in presenza di posizioni giuridiche paritetiche, eventuali errori di calcolo sono soggetti alla prescrizione decennale, mentre il potere di autotutela, nella determinazione della monetizzazione degli standard, può essere esercitato entro i termini rigorosi di legge.

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In via generale, in prima approssimazione, una strada può essere classificata in relazione al titolare del diritto di proprietà sulla stessa (pubblica o privata), rilevando che tale natura, a volte, non può essere sufficiente per la sua denominazione (identificazione), potendo il sedime diventare ad “uso pubblico” (della collettività) anche se la sua proprietà rimane in capo al privato, sicché la strada è sottoposta ad un “vincolo pubblico” di demanialità (c.d. peso/servitù) che ne sottrae la disponibilità esclusiva (al suo titolare): l’Amministrazione potrà disporre della strada privata (c.d. vicinale) secondo le esigenze e l’interesse pubblico alla viabilità, ben potendo disporre la rimozione di eventuali ostacoli (sbarre)[1] al suo utilizzo (passaggio)[2].

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Strade private vicinali ad uso pubblico

Strade private vicinali ad uso pubblico

In via generale, in prima approssimazione, una strada può essere classificata in relazione al titolare del diritto di proprietà sulla stessa (pubblica o privata), rilevando che tale natura, a volte, non può essere sufficiente per la sua denominazione (identificazione), potendo il sedime diventare ad “uso pubblico” (della collettività) anche se la sua proprietà rimane in capo al privato, sicché la strada è sottoposta ad un “vincolo pubblico” di demanialità (c.d. peso/servitù) che ne sottrae la disponibilità esclusiva (al suo titolare): l’Amministrazione potrà disporre della strada privata (c.d. vicinale) secondo le esigenze e l’interesse pubblico alla viabilità, ben potendo disporre la rimozione di eventuali ostacoli (sbarre)[1] al suo utilizzo (passaggio)[2].

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Il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), costituisce uno strumento potente affidato alle cure del primo cittadino (sempre fondato su una istruttoria motivazionale) per risolvere – in via temporanea (da cui l’atipicità e indeterminatezza contenutistica) [1] – accadimenti che esigono una pronta e immediata soluzione (contingibilità e straordinarietà della situazione da fronteggiare), foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività), in assenza di altri strumenti apprestati dall’ordinamento (c.d. residualità, inesigibilità di rimedi tipici e nominati) [2].

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Il potere di ordinanza sindacale (su bene pericolante): presupposti, caratteri e confini

Il potere di ordinanza sindacale (su bene pericolante): presupposti, caratteri e confini

Il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), costituisce uno strumento potente affidato alle cure del primo cittadino (sempre fondato su una istruttoria motivazionale) per risolvere – in via temporanea (da cui l’atipicità e indeterminatezza contenutistica) [1] – accadimenti che esigono una pronta e immediata soluzione (contingibilità e straordinarietà della situazione da fronteggiare), foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività), in assenza di altri strumenti apprestati dall’ordinamento (c.d. residualità, inesigibilità di rimedi tipici e nominati) [2].

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 5936 (Presidente Martino, Estensore Tagliasacchi), enuncia un principio di diritto sull’esercizio della discrezionalità nello scorrimento (o meno) di una graduatoria concorsuale dove l’Amministrazione è libera di opzionare tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo ma una posizione di mera aspettativa.

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Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale: una facoltà non un obbligo

Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale: una facoltà non un obbligo

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 5936 (Presidente Martino, Estensore Tagliasacchi), enuncia un principio di diritto sull’esercizio della discrezionalità nello scorrimento (o meno) di una graduatoria concorsuale dove l’Amministrazione è libera di opzionare tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo ma una posizione di mera aspettativa.

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