La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.
Continua a leggereDeliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio
La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.
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