La sentenza non definitiva e ordinanza di sospensione n. 139 del 17 settembre 2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, accerta il danno […]
La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma […]
La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 220 (con ben ottanta pagine), delinea la responsabilità erariale afferente […]
La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 1032 (Pres. ff. Morri, Estensore Capitanio), conferma la possibilità, nei contratti attivi, […]
La sez. VI, del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 agosto 2026, n. 6527 (Presidente De Felice, Estensore Ravasio), conferma la possibilità per i […]
La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare […]
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La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella […]
La sentenza non definitiva e ordinanza di sospensione n. 139 del 17 settembre 2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, accerta il danno erariale (indiretto) dalla condotta gravemente colposa, di un dipendente di stato civile di un Comune, per non aver riportato lo stato matrimoniale nelle certificazioni rilasciate per le “pubblicazioni”; causa di un risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall’Ente di appartenenza, a seguito di transazione, per la sentenza nullità del matrimonio civile contratto.
La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.
La sez. I Trieste, del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 1° settembre 2026, n. 431 (Presidente ed Estensione Modica de Mohac di Grisi’), analizza una norma regolamentare di un Ente locale che, nella sua chiarezza espositiva (in claris non fit interpretatio), disciplina le modalità di concessione del “logo” comunale, espressione non di un atto politico o di appartenenza ideologica[1], ma di natura prettamente amministrativa di competenza del dirigente preposto, senza alcun margine di discrezionalità: una verifica intrinseca del possesso dei requisiti della norma.
La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 220 (con ben ottanta pagine), delinea la responsabilità erariale afferente alla consegna di “doni”, in occasioni ufficiali, ove l’importo esorbita i limiti ordinari (comprensibili, ossia leciti) delle “spese di rappresentanza”[1], entrando nel merito della procedura non rispettosa delle regole interne e dei criteri generali (anche elementari di ragionevolezza), soffermandosi sull’elemento soggettivo del “dolo eventuale” (vengono indicati precisi criteri), rilevando (riaffermando) il confine di un “presente”, non potendo “sanare” il danno con un ristoro spontaneo, quando la spesa è fuoriuscita dalle casse comunali: un effettivo depauperamento finanziario.
La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 1032 (Pres. ff. Morri, Estensore Capitanio), conferma la possibilità, nei contratti attivi, di poter disporre la vendita diretta di un bene pubblico (terreno edificabile) una volta accertata l’indisponibilità di terzi a partecipare alla procedura di alienazione, rispettando i principi dell’evidenza pubblica imposti dalla disciplina generale di contabilità pubblica.
La sez. VI, del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 agosto 2026, n. 6527 (Presidente De Felice, Estensore Ravasio), conferma la possibilità per i Comuni di individuare distanze minime dai luoghi sensibili del territorio precluse all’istallazione di antenne (Stazioni Radio – Base per telefonia mobile), purché il gestore possa sempre dimostrare tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore, al fine di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d’utenza interessato, salvaguardando il c.d. favor del legislatore europeo e nazionale agli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[1].