La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).
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