Il concorso era il sistema ordinario di accesso esterno al pubblico impiego (ex art. 97 Cost.), infranto dalla riserva mediante sviluppo di carriera, di cui […]
La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria […]
Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di […]
La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 455 (estensore Baraldi) dichiara la piena legittimità di un’ordinanza di demolizione […]
La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il […]
Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate […]
Il comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 267/2000, dispone una regola di “rappresentanza”, secondo la quale qualora un Consigliere comunale non intenda proseguire il […]
La sez. giurisdizionale Sicilia, della Corte dei conti, con la sentenza del 11 giugno 2026, n. 143, condanna dei dipendenti pubblici del danno erariale per […]
La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 giugno 2026, n. 4680 (estensore Consigliere Tulumello), espone una regola prima di lettura della […]
Il concorso era il sistema ordinario di accesso esterno al pubblico impiego (ex art. 97 Cost.), infranto dalla riserva mediante sviluppo di carriera, di cui alla legge 2 luglio 2026, n. 119[1], sicché quando l’Amministrazione decida di coprire un posto vacante in organico, ritenendo di alimentare il principio di autosufficienza con nuove “risorse umane”[2], gode di ampia discrezionalità, con valutazioni di merito incoercibili dal GA.
La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].
Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).
La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 455 (estensore Baraldi) dichiara la piena legittimità di un’ordinanza di demolizione di un manufatto per postazione televisiva/impianti tecnologici, in quanto realizzato senza preventivo rilascio del permesso di costruire[1], in area gravata da usi civici (terreno avente natura demaniale civica), a nulla rilevando la mancata individuazione del bene (mappali), aspetto che trova la sua collocazione nel provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico e non necessaria nel provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.
La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].
La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 1174, conferma un orientamento secondo il quale il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico esige un nesso causale con l’esercizio della funzione (l’assolvimento di obblighi istituzionali), dovendo verificare nel concreto il rapporto di servizio e la relazione con i fatti oggetto di procedimento penale (la c.d. strumentalità necessaria al fine dell’adempimento dei doveri d’ufficio).