«Libero Pensatore» (sempre)
La motivazione della deliberazione consiliare

La motivazione della deliberazione consiliare

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1458, postula che la motivazione costituisce un aspetto essenziale del provvedimento amministrativo, parte centrale di ogni decisione amministrativa, non potendo essere sostituita da pur validi interventi dei consiglieri comunali (a verbale) sulle opinioni del voto espresso, quest’ultime espressioni di valutazioni che non assurgono al ruolo autonomo deposto nella sua linearità dall’art. 3, della legge n. 241 del 1990: «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

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Le conseguenze dell’errata durata di pubblicazione di dati personali

Le conseguenze dell’errata durata di pubblicazione di dati personali

La sez. giurisdizionale Emilia – Romagna della Corte dei Conti, con la sentenza n. 29 del 18 febbraio 2026, dichiara il giudizio erariale estinto a seguito di richiesta di rito abbreviato (offrendo il pagamento di una somma ridotta di oltre il sessanta per cento dell’importo dovuto), sulla responsabilità erariale per la pubblicazione di un dato personale (in violazione del principio di eccedenza) a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa inflitta all’Amministrazione del Garante per la protezione dei dati personali: una responsabilità di danno indiretto[1].

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L’ordinanza sindacale sulle strade vicinali e gli oneri manutentivi

L’ordinanza sindacale sulle strade vicinali e gli oneri manutentivi

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 245 (estensore Molinaro) rende chiarezza da una parte, ai presupposti per l’esercizio del potere sindacale (c.d. extra ordinem) eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine, dall’altra parte, sull’onere a carico dei privati di manutentare i tratti di strada privata (vicinale o poderale o di bonifica) su cui grava un uso pubblico.

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La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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Il posizionamento alternativo delle antenne

Il posizionamento alternativo delle antenne

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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