«Libero Pensatore» (sempre)
Differenza tra decadenza, autotutela e responsabilità della PA

Differenza tra decadenza, autotutela e responsabilità della PA

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 2921 (estensore Guarracino), interviene sull’esercizio del potere della PA, distinguendo le condizioni nelle quali si manifesta nel concreto la decadenza del “bene della vita”, a fronte di situazioni ingenerate dal privato dove l’Amministrazione risulta “vincolata”, rispetto all’autotutela ove la discrezionalità opera, il tutto alla luce del principio dell’affidamento che interviene in modo diverso.

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Criteri di individuazione della giurisdizione

Criteri di individuazione della giurisdizione

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 2682 (estensore Fasano), chiarisce i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, attratta a quella ordinaria quando viene meno l’esercizio del potere, ossia delle funzioni pubblicistiche.

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Il potere di ordinanza sulle parti comuni di un bene pericolante

Il potere di ordinanza sulle parti comuni di un bene pericolante

La sez. VI, del Consiglio di Stato, con la sentenza 3 aprile 2026 n. 2736 (estensore Quadri), legittima il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, finalizzata a mettere in sicurezza le parti comuni di un edificio pericolante, ingiungendo tutti i proprietari senza distinzioni delle quote delle singole proprietà immobiliari, essendo un onere a loro carico in ragione dell’uso comune dei condomini.

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Annullamento d’ufficio e super principi

Annullamento d’ufficio e super principi

  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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Autovincolo e limiti istruttori del Rup

Autovincolo e limiti istruttori del Rup

La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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L’impossibile accesso ai documenti inesistenti

L’impossibile accesso ai documenti inesistenti

La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 marzo 2026, n. 586 (estensore Serra), riassume gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, secondo i quali l’accesso ai documenti risulta possibile solo in presenza del documento stesso; di converso, in presenza di una dichiarazione della PA dell’inesistenza del documento dovrà essere cura del richiedente fornire la prova della sua essenza materiale (c.d. onere probatorio), in mancanza di allegazioni non sarà possibile ordinare al Giudice Amministrativo l’esibizione di documenti non più presenti, ovvero non formati, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, essendo solo possibile ordinare di produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso dei soggetti preposti all’accesso[1].

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