Il formulario dei contratti degli enti locali

La sez. giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza 24 marzo 2023, n. 187, interviene per delineare le responsabilità del RUP sulla mancata […]
La formazione del dipendente pubblico prevede un ciclo minimo e periodico di incontri per affrontare (educare) una materia centrale nella condotta (modus operandi) di tutti […]
La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 14 marzo 2023, n. 2644, interviene per chiarire i limiti della facoltà di proroga […]
La sez. II del TAR Emilia Romagna, Bologna, con la sentenza 6 aprile 2023 n. 207, conferma che la reiterazione di una domanda di accesso […]
Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta […]
La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 26 gennaio 2023 n. 20, interviene sull’attività istruttoria relativa al permesso di costruire, dove […]
La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401, interviene confermando, con una lettura sostanziale, l’imputabilità di un atto […]
La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2911 del 23 marzo 2023, interviene nel definire l’esercizio del potere amministrativo a fronte […]
La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 marzo 2023 n. 2728, interviene per chiarire le facoltà dell’Amministrazione nell’individuazione del contraente […]
Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. […]
Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]…
Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].
In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.
Continua a leggere→Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]…
Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].
In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.
Continua a leggere→(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)
Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.
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Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.
Continua a leggere→Assistiamo, come spettatori (non come ospiti), ad un lento e inesorabile declino dell’occidente (la c.d. democrazia partecipata o popolare) a fronte di un nuovo comandamento sanitario, dove le libertà sono immolate al “Sacro Graal” delle vaccinazioni di massa, in una costante manipolazione di dati e informazioni, addomesticando l’uomo alla perdita della propria umanità, al distanziamento sociale in nome di un futuro blindato alla sicurezza (delle nostre paure), in un innaturale stato di sottomissione delle menti, senza alcuna ribellione all’esercizio di un potere che non trova fondamento nello ius e nella iustitia.
In questo nuovo ordine mondiale (NWO), i costruttori di pace e i poteri forti (corporate finanziarie), generalmente senza alcuna legittima investitura e di nomina esterna, stabiliscono le nuove regole della società, imponendo un pensiero unico dove le diversità di opinione sono considerate dissenso, pur (tuttavia) celebrando nuovi modelli di genere e nuove chiese, dove (il) tutto è sostituibile purché siano negate le proprie radici storiche, affidandosi nelle mani del relativismo culturale, cancellando l’identità del singolo (e, dunque, collettiva).
Continua a leggere→Assistiamo, come spettatori (non come ospiti), ad un lento e inesorabile declino dell’occidente (la c.d. democrazia partecipata o popolare) a fronte di un nuovo comandamento sanitario, dove le libertà sono immolate al “Sacro Graal” delle vaccinazioni di massa, in una costante manipolazione di dati e informazioni, addomesticando l’uomo alla perdita della propria umanità, al distanziamento sociale in nome di un futuro blindato alla sicurezza (delle nostre paure), in un innaturale stato di sottomissione delle menti, senza alcuna ribellione all’esercizio di un potere che non trova fondamento nello ius e nella iustitia.
In questo nuovo ordine mondiale (NWO), i costruttori di pace e i poteri forti (corporate finanziarie), generalmente senza alcuna legittima investitura e di nomina esterna, stabiliscono le nuove regole della società, imponendo un pensiero unico dove le diversità di opinione sono considerate dissenso, pur (tuttavia) celebrando nuovi modelli di genere e nuove chiese, dove (il) tutto è sostituibile purché siano negate le proprie radici storiche, affidandosi nelle mani del relativismo culturale, cancellando l’identità del singolo (e, dunque, collettiva).
Continua a leggere→È noto che le attività promozionali, anche culturali e musicali, vanno assegnate con una procedura concorsuale, nei limiti delle procedure sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lettera a) e successive lettere previa consultazione del D.Lgs. n. 50/2016, rilevando (al di là della possibilità di affidamenti diretti) che la consultazione di più operatori economici costituisce una regola di “buona amministrazione” (c.d. best practice), poiché oltre ad evitare arbitrarietà dell’affidamento (sia pure contemperato dalla rotazione) permette un confronto tra più proposte/soluzioni e prezzi, in funzione di un principio di economicità, ex art. 1 della Legge n. 241/1990.
Già la terza sezione Lecce del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 dicembre 2018, n. 1834, affermò la piena legittimità di un affidamento diretto a seguito di una manifestazione di interesse (avviso pubblico), indetta da un’Amministrazione locale per individuare un soggetto organizzatore di eventi estivi, indicando la bontà della decisione a seguito di un’effettiva – reale fase di pubblicità (alias concorrenza e principio del favor partecipationis).
Continua a leggere→È noto che le attività promozionali, anche culturali e musicali, vanno assegnate con una procedura concorsuale, nei limiti delle procedure sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lettera a) e successive lettere previa consultazione del D.Lgs. n. 50/2016, rilevando (al di là della possibilità di affidamenti diretti) che la consultazione di più operatori economici costituisce una regola di “buona amministrazione” (c.d. best practice), poiché oltre ad evitare arbitrarietà dell’affidamento (sia pure contemperato dalla rotazione) permette un confronto tra più proposte/soluzioni e prezzi, in funzione di un principio di economicità, ex art. 1 della Legge n. 241/1990.
Già la terza sezione Lecce del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 dicembre 2018, n. 1834, affermò la piena legittimità di un affidamento diretto a seguito di una manifestazione di interesse (avviso pubblico), indetta da un’Amministrazione locale per individuare un soggetto organizzatore di eventi estivi, indicando la bontà della decisione a seguito di un’effettiva – reale fase di pubblicità (alias concorrenza e principio del favor partecipationis).
Continua a leggere→Riflessioni di fine estate
La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).
Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.
La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.
Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.
Cosa buona e giusta.
Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).
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La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).
Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.
La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.
Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.
Cosa buona e giusta.
Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).
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