«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 settembre 2025, n. 7381, conferma l’incandidabilità del sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, di cui al comma 1, lett. d), art. 7, Incandidabilità alle elezioni regionali, del decreto legislativo n. 235 del 2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), che costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), ossia per taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, etc.)[1], purché commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio» e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

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Incandidabilità del sindaco condannato per falso ideologico

Incandidabilità del sindaco condannato per falso ideologico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 settembre 2025, n. 7381, conferma l’incandidabilità del sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, di cui al comma 1, lett. d), art. 7, Incandidabilità alle elezioni regionali, del decreto legislativo n. 235 del 2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), che costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), ossia per taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, etc.)[1], purché commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio» e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

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È noto che le insidie stradali e la cattiva manutenzione dei beni pubblici, da includere gli allagamenti improvvisi, comporta una responsabilità a carico del custode (la PA), dovendo dimostrare in caso di “sinistri” (incidenti) o “pregiudizi” a terzi di aver operato con l’osservanza di tutte le regole di correttezza nella gestione dei beni, proprio con lo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica, nel senso di aver adottate le misure idonee per prevenire il rischio: un obbligo di “garanzia” nel generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.

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Allagamenti improvvisi e le responsabilità del proprietario o gestore della strada

Allagamenti improvvisi e le responsabilità del proprietario o gestore della strada

È noto che le insidie stradali e la cattiva manutenzione dei beni pubblici, da includere gli allagamenti improvvisi, comporta una responsabilità a carico del custode (la PA), dovendo dimostrare in caso di “sinistri” (incidenti) o “pregiudizi” a terzi di aver operato con l’osservanza di tutte le regole di correttezza nella gestione dei beni, proprio con lo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica, nel senso di aver adottate le misure idonee per prevenire il rischio: un obbligo di “garanzia” nel generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.

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La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

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Elogio all’identità del presepe

Elogio all’identità del presepe

La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

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(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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I malori da vaccini: una cruda verità

I malori da vaccini: una cruda verità

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]

Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].

In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.

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Il d.l. n. 77/2021, convertito con aggiunte in legge n. 108/2021

Il d.l. n. 77/2021, convertito con aggiunte in legge n. 108/2021

Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]

Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].

In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.

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