«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Gli incarichi 110

Gli incarichi a contratto (ex art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) hanno lo scopo di assolvere – per un determinato periodo (la funzione ad tempus)[1] – profili di alta responsabilità presso gli Enti locali con modelli organizzativi/gestionali delle risorse umane flessibili e sono generalmente associati ad un forte connotato di “affinità”, nel senso che il criterio di selezione, seppure di natura comparativa, non risulta propriamente concorsuale, oltre che essere una caratterizzazione dello spoil system.

In effetti, la scelta ricade su un candidato, idoneo non necessariamente provvisto di maggiori titoli (manca una graduatoria di merito, trattandosi di una verifica dell’idoneità che presuppone il possesso della qualifica)[2], escludendo (così facendo) in radice l’intuitu personae[3], avendo ancorata l’individuazione da parte dell’Amministrazione all’esito selettivo dell’apprezzamento complessivo del candidato, in una batteria di più soggetti titolati (attività istruttoria generalmente apprezzata da una commissione)[4]: in questo senso si manifesta la “fiducia” nell’assolvere il compito affidato su parametri valutativi rimessi all’organo elettivo.

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Incarichi ex 110 TUEL e inconferibilità del professionista/progettista: rileva il profilo della stabilità e continuità

Incarichi ex 110 TUEL e inconferibilità del professionista/progettista: rileva il profilo della stabilità e continuità

Gli incarichi 110

Gli incarichi a contratto (ex art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) hanno lo scopo di assolvere – per un determinato periodo (la funzione ad tempus)[1] – profili di alta responsabilità presso gli Enti locali con modelli organizzativi/gestionali delle risorse umane flessibili e sono generalmente associati ad un forte connotato di “affinità”, nel senso che il criterio di selezione, seppure di natura comparativa, non risulta propriamente concorsuale, oltre che essere una caratterizzazione dello spoil system.

In effetti, la scelta ricade su un candidato, idoneo non necessariamente provvisto di maggiori titoli (manca una graduatoria di merito, trattandosi di una verifica dell’idoneità che presuppone il possesso della qualifica)[2], escludendo (così facendo) in radice l’intuitu personae[3], avendo ancorata l’individuazione da parte dell’Amministrazione all’esito selettivo dell’apprezzamento complessivo del candidato, in una batteria di più soggetti titolati (attività istruttoria generalmente apprezzata da una commissione)[4]: in questo senso si manifesta la “fiducia” nell’assolvere il compito affidato su parametri valutativi rimessi all’organo elettivo.

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Volendo riflettere sui fatti di cronaca nazionale non possiamo non trovare delle contaminazioni sui temi dell’etica e dell’integrità, anche se il fenomeno va al di là dei nostri confini, possiamo sostenere che nel nostro sistema ordinamentale vi sono gli anticorpi del diritto e un’Autorità di regolamentazione della prevenzione della corruzione (l’ANAC): il sistema così congegnato è di interesse per il cittadino comune.

Se si legge l’art. 97 della Costituzione Italiana, e si annota il valore cogente – in termini valoriali – si comprende che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione», con il significato, appunto, di assicurare il “bene comune” da eventuali interessi particolari.

Se si legge l’art. 98 della Costituzione Italiana, si comprende – in parte – il significato della fiducia riposta dal dipendente pubblico «al servizio esclusivo della Nazione», e non di una parte o fazione politica.

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Nomine fiduciarie

Nomine fiduciarie

Volendo riflettere sui fatti di cronaca nazionale non possiamo non trovare delle contaminazioni sui temi dell’etica e dell’integrità, anche se il fenomeno va al di là dei nostri confini, possiamo sostenere che nel nostro sistema ordinamentale vi sono gli anticorpi del diritto e un’Autorità di regolamentazione della prevenzione della corruzione (l’ANAC): il sistema così congegnato è di interesse per il cittadino comune.

Se si legge l’art. 97 della Costituzione Italiana, e si annota il valore cogente – in termini valoriali – si comprende che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione», con il significato, appunto, di assicurare il “bene comune” da eventuali interessi particolari.

Se si legge l’art. 98 della Costituzione Italiana, si comprende – in parte – il significato della fiducia riposta dal dipendente pubblico «al servizio esclusivo della Nazione», e non di una parte o fazione politica.

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