«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza.

La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti sanzionatori, affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza.

A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.

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Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per l’accertamento dell’istallazione abusiva di cancelli

Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per l’accertamento dell’istallazione abusiva di cancelli

La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza.

La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti sanzionatori, affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza.

A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.

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Processi evolutivi della trasparenza e videoriprese del consiglio comunale

La trasparenza è un principio cogente su cui regge l’intera azione amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni (c.d. LEP) erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, corollario diretto dell’accesso ai documenti amministrativi al fine di diffondere forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (ex art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, c.d. decreto trasparenza).

Traslando tali profili di libertà nel sistema delle “Autonomie Locali” non possiamo non rilevare (ex art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL) che tra i diritti dei consiglieri comunali vi è quello «di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio… e di presentare interrogazioni e mozioni» nonché quello «di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».

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Piena legittimità alle videoriprese del consiglio comunale

Piena legittimità alle videoriprese del consiglio comunale

Processi evolutivi della trasparenza e videoriprese del consiglio comunale

La trasparenza è un principio cogente su cui regge l’intera azione amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni (c.d. LEP) erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, corollario diretto dell’accesso ai documenti amministrativi al fine di diffondere forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (ex art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, c.d. decreto trasparenza).

Traslando tali profili di libertà nel sistema delle “Autonomie Locali” non possiamo non rilevare (ex art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL) che tra i diritti dei consiglieri comunali vi è quello «di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio… e di presentare interrogazioni e mozioni» nonché quello «di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».

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Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Convenzioni con il “Terzo settore”

Convenzioni con il “Terzo settore”

Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta

La regolarità dei lavori assembleari e, più in generale, dell’attività del consiglio comunale è definita all’interno e nei limiti delle norme regolamentari che affidano, al suo presidente, il compito di garantire il corretto esercizio della funzione, ma soprattutto dei diritti inerenti lo status di consigliere comunale, pena l’inevitabile vulnus alle prerogative dell’eletto.

Il Testo Unico degli Enti locali (ex D.Lgs. n. 267/2000, cd. Tuel), all’articolo 38, commi 2, 3 e 7, prevede espressamente che il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, fonte secondaria che delinea su – distinti gruppi di norme – la struttura e le facoltà del plenum, in particolare:

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Tumulti, sedute a porte chiuse e in diretta streaming

Tumulti, sedute a porte chiuse e in diretta streaming

Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta

La regolarità dei lavori assembleari e, più in generale, dell’attività del consiglio comunale è definita all’interno e nei limiti delle norme regolamentari che affidano, al suo presidente, il compito di garantire il corretto esercizio della funzione, ma soprattutto dei diritti inerenti lo status di consigliere comunale, pena l’inevitabile vulnus alle prerogative dell’eletto.

Il Testo Unico degli Enti locali (ex D.Lgs. n. 267/2000, cd. Tuel), all’articolo 38, commi 2, 3 e 7, prevede espressamente che il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, fonte secondaria che delinea su – distinti gruppi di norme – la struttura e le facoltà del plenum, in particolare:

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I consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con la piena possibilità di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, chiedere la convocazione dello stesso, presentare interrogazioni e mozioni (un potere di sindacato ispettivo), ottenere dagli uffici e dagli enti e/o aziende strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato (una estensione del diritto di accesso, ex art. 22 della Legge n. 241/90) ed inoltre, se consiglieri di minoranza, di presiedere le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Nelle attività consiliari la norma, del quarto comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n.267/2000 (tuel), prevede una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, affinché sia assicurata e garantita la possibilità di prendere cognizione di tutti gli atti e documenti istruttori posti alla base dei singoli provvedimenti da approvare in assemblea.

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Diritti dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con la piena possibilità di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, chiedere la convocazione dello stesso, presentare interrogazioni e mozioni (un potere di sindacato ispettivo), ottenere dagli uffici e dagli enti e/o aziende strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato (una estensione del diritto di accesso, ex art. 22 della Legge n. 241/90) ed inoltre, se consiglieri di minoranza, di presiedere le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Nelle attività consiliari la norma, del quarto comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n.267/2000 (tuel), prevede una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, affinché sia assicurata e garantita la possibilità di prendere cognizione di tutti gli atti e documenti istruttori posti alla base dei singoli provvedimenti da approvare in assemblea.

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La sezione quinta dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, interviene nel delineare – sul piano formale – i requisiti necessari per rendere valida la sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni amministrative in piena osservanza dei precetti del Testo unico della documentazione amministrativa (ex D.P.R. n.445/2000).

L’intera vicenda, attinente alla irregolarità dell’ammissione alla competizione elettorale di candidature “illegittimamente” autenticate e qualora accolta, tale posizione processuale, si produrrebbe l’effetto derivato di invalidare l’esito elettorale (la proclamazione degli eletti)[1].

In prime cure, il ricorso veniva respinto rilevando che l’autenticazione delle firme risultava sostanzialmente corretta e che l’unica “irregolarità” riguardava la successiva apposizione del timbro non disponibile al momento della sottoscrizione (tale mancanza non è di per sé idonea a inficiare le operazioni di autenticazione si sosteneva nella sentenza).

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Autentica delle firme nelle liste elettorali

La sezione quinta dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, interviene nel delineare – sul piano formale – i requisiti necessari per rendere valida la sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni amministrative in piena osservanza dei precetti del Testo unico della documentazione amministrativa (ex D.P.R. n.445/2000).

L’intera vicenda, attinente alla irregolarità dell’ammissione alla competizione elettorale di candidature “illegittimamente” autenticate e qualora accolta, tale posizione processuale, si produrrebbe l’effetto derivato di invalidare l’esito elettorale (la proclamazione degli eletti)[1].

In prime cure, il ricorso veniva respinto rilevando che l’autenticazione delle firme risultava sostanzialmente corretta e che l’unica “irregolarità” riguardava la successiva apposizione del timbro non disponibile al momento della sottoscrizione (tale mancanza non è di per sé idonea a inficiare le operazioni di autenticazione si sosteneva nella sentenza).

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