«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 25 maggio 2020, n. 583, interviene nel definire l’accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013) ai beneficiari di contributi per la ricostruzione in zone colpite da sisma[1], stabilendo un orientamento esteso che antepone la trasparenza alla tutela dei dati personali del beneficiario, inquadrando la portata espansiva della “terza generazione” del diritto all’accesso.

La vicenda trae origine da una richiesta di un amministratore condominiale di accesso agli atti, sia in forma documentale (ex art. 22 della legge n. 241/90) che di accesso civico (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013), al fine di conoscere la «disponibilità dei fondi ex L. n. 219/81 e ss. sul relativo capitolo di spesa; i pagamenti compiuti sui detti fondi negli ultimi cinque anni; l’elenco degli aventi diritto con priorità e le somme loro erogate; gli atti relativi all’utilizzo ed al riparto di detti fondi; il contenzioso relativo alla L. 219/81 e ss.; le comunicazioni relative al rifinanziamento di detti fondi, regionali e statali; la motivazione del mancato saldo del contributo di ricostruzione in favore del comparto condominiale».

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Piena accessibilità all’erogazione di contributi (post terremoto) mediante diritto di accesso generalizzato

Piena accessibilità all’erogazione di contributi (post terremoto) mediante diritto di accesso generalizzato

La sez. I Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 25 maggio 2020, n. 583, interviene nel definire l’accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013) ai beneficiari di contributi per la ricostruzione in zone colpite da sisma[1], stabilendo un orientamento esteso che antepone la trasparenza alla tutela dei dati personali del beneficiario, inquadrando la portata espansiva della “terza generazione” del diritto all’accesso.

La vicenda trae origine da una richiesta di un amministratore condominiale di accesso agli atti, sia in forma documentale (ex art. 22 della legge n. 241/90) che di accesso civico (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013), al fine di conoscere la «disponibilità dei fondi ex L. n. 219/81 e ss. sul relativo capitolo di spesa; i pagamenti compiuti sui detti fondi negli ultimi cinque anni; l’elenco degli aventi diritto con priorità e le somme loro erogate; gli atti relativi all’utilizzo ed al riparto di detti fondi; il contenzioso relativo alla L. 219/81 e ss.; le comunicazioni relative al rifinanziamento di detti fondi, regionali e statali; la motivazione del mancato saldo del contributo di ricostruzione in favore del comparto condominiale».

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La sez. IV del Cons. Stato, con la sentenza n. 1011 del 10 febbraio 2020 interviene per definire i contorni del diritto ad agire a tutela dei propri interessi (in un concetto esteso) contro gli atti di programmazione urbanistica (delibera di Giunta regionale di adozione di una variante mirata all’approvazione del Piano urbanistico operativo, P.U.O.) finalizzati alla realizzazione di un “parco ludico-sportivo” in una zona del territorio comunale assoggettata a vincolo paesaggistico.

La realizzazione dell’intervento prevedeva la sistemazione di un’area estesa, con l’apporto e movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti dalle opere del cosiddetto “terzo valico ferroviario”, e la successiva realizzazione di un parco per strutture sportive e di servizio, con parcheggi ed interventi sulla viabilità di collegamento e su un corso d’acqua.

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Vicinitas, dimostrazione del pregiudizio e interesse ad agire in ambito urbanistico

Vicinitas, dimostrazione del pregiudizio e interesse ad agire in ambito urbanistico

La sez. IV del Cons. Stato, con la sentenza n. 1011 del 10 febbraio 2020 interviene per definire i contorni del diritto ad agire a tutela dei propri interessi (in un concetto esteso) contro gli atti di programmazione urbanistica (delibera di Giunta regionale di adozione di una variante mirata all’approvazione del Piano urbanistico operativo, P.U.O.) finalizzati alla realizzazione di un “parco ludico-sportivo” in una zona del territorio comunale assoggettata a vincolo paesaggistico.

La realizzazione dell’intervento prevedeva la sistemazione di un’area estesa, con l’apporto e movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti dalle opere del cosiddetto “terzo valico ferroviario”, e la successiva realizzazione di un parco per strutture sportive e di servizio, con parcheggi ed interventi sulla viabilità di collegamento e su un corso d’acqua.

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