«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
  1. Il caso e la ratio. 2. Interpretazione rigorosa. 3. La natura dei Consorzi di bonifica. 4. La composizione del Consorzio di bonifica. 5. L’esercizio dei poteri. 6. Il principio di separazione. 7. Precisazioni sull’inquadramento dei Consorzi di bonifica. 8. Modello organizzativo e separazione dei poteri nei Consorzi di bonifica. 9. I poteri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica. 10. La mancanza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione (soluzione del caso).

 Il caso e la ratio

La questione posta verte sulla possibilità di nominare un consigliere comunale (di un comune superiore a 15.ooo abitanti), quale componente di un Consiglio di amministrazione di un Consorzio di bonifica (caso estendibile ad altri soggetti, ad es. società); componente privo di deleghe, e, dunque, escludendo (o meno) l’ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013.

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Analisi della disciplina sulla inconferibilità/incompatibilità ai fini della nomina regionale di un componente del C.d.a. di un Consorzio di bonifica (ente pubblico economico)

Analisi della disciplina sulla inconferibilità/incompatibilità ai fini della nomina regionale di un componente del C.d.a. di un Consorzio di bonifica (ente pubblico economico)
  1. Il caso e la ratio. 2. Interpretazione rigorosa. 3. La natura dei Consorzi di bonifica. 4. La composizione del Consorzio di bonifica. 5. L’esercizio dei poteri. 6. Il principio di separazione. 7. Precisazioni sull’inquadramento dei Consorzi di bonifica. 8. Modello organizzativo e separazione dei poteri nei Consorzi di bonifica. 9. I poteri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica. 10. La mancanza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione (soluzione del caso).

 Il caso e la ratio

La questione posta verte sulla possibilità di nominare un consigliere comunale (di un comune superiore a 15.ooo abitanti), quale componente di un Consiglio di amministrazione di un Consorzio di bonifica (caso estendibile ad altri soggetti, ad es. società); componente privo di deleghe, e, dunque, escludendo (o meno) l’ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013.

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Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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Nozione di pubblica amministrazione

Nozione di pubblica amministrazione

Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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