«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza 2 settembre 2013 n. 8061 interviene per dichiarare l’annullamento del rigetto della richiesta di assegnazione di un insegnante di sostegno ad un minore (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992), imponendo alla P.A. di attivarsi con ogni mezzo per garantire il diritto del minore all’insegnamento di sostegno per un orario adeguato.

È noto che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero. A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987). I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione” (Corte Cost., sentenza n.52 del 2000).

 

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Il diritto allo studio non va discriminato

Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza 2 settembre 2013 n. 8061 interviene per dichiarare l’annullamento del rigetto della richiesta di assegnazione di un insegnante di sostegno ad un minore (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992), imponendo alla P.A. di attivarsi con ogni mezzo per garantire il diritto del minore all’insegnamento di sostegno per un orario adeguato.

È noto che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero. A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987). I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione” (Corte Cost., sentenza n.52 del 2000).

 

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