«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La massima

Con delibera n. 580 del 28 luglio 2021 (Fasc. n. 1617/2021) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dichiarato l’insussistenza di un’ipotesi di incompatibilità, di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, fra la carica di assessore comunale (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e l’incarico di posizione organizzativa non apicale (sotto ordinata alla dirigenza) presso la Provincia della stessa Regione del Comune.

Il potere ANAC

È noto che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dispone che «l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio dei poteri ispettivi e di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi»: un potere di accertamento costitutivo di effetti giuridici, nel senso che l’ANAC valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della P.A. o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione: questa «valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale»[1].

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Nessuna inconferibilità tra assessore comunale e P.O. non apicale

Nessuna inconferibilità tra assessore comunale e P.O. non apicale

La massima

Con delibera n. 580 del 28 luglio 2021 (Fasc. n. 1617/2021) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dichiarato l’insussistenza di un’ipotesi di incompatibilità, di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, fra la carica di assessore comunale (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e l’incarico di posizione organizzativa non apicale (sotto ordinata alla dirigenza) presso la Provincia della stessa Regione del Comune.

Il potere ANAC

È noto che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dispone che «l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio dei poteri ispettivi e di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi»: un potere di accertamento costitutivo di effetti giuridici, nel senso che l’ANAC valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della P.A. o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione: questa «valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale»[1].

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SOMMARIO (1. Una prima lettura esplicativa. 2. Una seconda lettura normativa. 3. Una terza lettura informativa. 4. L’analisi giuridica del pronunciamento in fatto. 5. L’analisi giuridica in diritto. 6. La fine della narrazione.)

  1. Una prima lettura esplicativa

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 23 del 22 febbraio 2019 si limita nella sua essenzialità a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza dell’11 settembre 2017, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2018, e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 2 e 3, del cit. TUEL sollevata, in riferimento all’art. 97 Cost., sempre dal cit. Tribunale di Brescia[1].

Leggendo e rileggendo la sentenza, al di là della sua condivisione o meno, del fatto che il Segretario comunale possa essere nominato e cessare senza motivazione, che si configuri un rapporto o meno di natura fiduciaria con il Sindaco, assimilabili a quelli squisitamente a chiamata[2], pur non essendo un politico (e/o pur non condividendo l’orientamento politico), quasi ad affermare un’uguaglianza nella diversità del credo politico.

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La leggerezza dello spoils system del Segretario comunale

La leggerezza dello spoils system del Segretario comunale

SOMMARIO (1. Una prima lettura esplicativa. 2. Una seconda lettura normativa. 3. Una terza lettura informativa. 4. L’analisi giuridica del pronunciamento in fatto. 5. L’analisi giuridica in diritto. 6. La fine della narrazione.)

  1. Una prima lettura esplicativa

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 23 del 22 febbraio 2019 si limita nella sua essenzialità a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza dell’11 settembre 2017, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2018, e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 2 e 3, del cit. TUEL sollevata, in riferimento all’art. 97 Cost., sempre dal cit. Tribunale di Brescia[1].

Leggendo e rileggendo la sentenza, al di là della sua condivisione o meno, del fatto che il Segretario comunale possa essere nominato e cessare senza motivazione, che si configuri un rapporto o meno di natura fiduciaria con il Sindaco, assimilabili a quelli squisitamente a chiamata[2], pur non essendo un politico (e/o pur non condividendo l’orientamento politico), quasi ad affermare un’uguaglianza nella diversità del credo politico.

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Per l’ammonimento orale dello stalker non è indispensabile sentire le sue giustificazioni quando dai fatti si desume la gravità della condotta persecutoria.

La terza sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2371 del 23 ottobre 2018, interviene per affermare la legittimità di un provvedimento di ammonimento adottato da un Questore quando il marito abbia posto in essere ripetuti appostamenti, nei pressi dell’abitazione della moglie, con contestuali atti di aggressioni.

Il reato di stalking (a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo) definito dal primo comma nell’art. 612 bis, «Atti persecutori», del c.p. si manifesta quando un soggetto «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Si tratta di un delitto ad evento di danno e si distingue, sotto tale profilo, dal reato di minacce, che è reato di pericolo ed è punito a querela della persona offesa; mentre si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità.

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Motivazione probatoria e istruttoria documentale, senza contradittorio con lo stalker, per la legittimità dell’ammonimento orale del Questore

Motivazione probatoria e istruttoria documentale, senza contradittorio con lo stalker, per la legittimità dell’ammonimento orale del Questore

Per l’ammonimento orale dello stalker non è indispensabile sentire le sue giustificazioni quando dai fatti si desume la gravità della condotta persecutoria.

La terza sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2371 del 23 ottobre 2018, interviene per affermare la legittimità di un provvedimento di ammonimento adottato da un Questore quando il marito abbia posto in essere ripetuti appostamenti, nei pressi dell’abitazione della moglie, con contestuali atti di aggressioni.

Il reato di stalking (a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo) definito dal primo comma nell’art. 612 bis, «Atti persecutori», del c.p. si manifesta quando un soggetto «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Si tratta di un delitto ad evento di danno e si distingue, sotto tale profilo, dal reato di minacce, che è reato di pericolo ed è punito a querela della persona offesa; mentre si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità.

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