«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ai più nota come la legge “spazza corrotti”, interviene per rafforzare le misure di contrasto della corruzione, inasprendo le pene detentive, allargando l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la P.A. (temporaneamente o in modo perpetuo), rivedendo l’istituto della prescrizione (decorrenza/sospensione), valorizzando il “pentimento” e le misure premiali per coloro che collaborano con la “giustizia”, sia persone fisiche che giuridiche (incidendo sul modello “231”), rendendo trasparenti i finanziamenti/contributi/utilità prestazionali (sopra 500 euro o di pari valore) ai partiti/movimenti/liste politiche e le candidature/candidati (“Elezioni Trasparenti”).

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Pillole di norme e profili valoriali sottesi della legge “spazza corrotti”

Pillole di norme e profili valoriali sottesi della legge “spazza corrotti”

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ai più nota come la legge “spazza corrotti”, interviene per rafforzare le misure di contrasto della corruzione, inasprendo le pene detentive, allargando l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la P.A. (temporaneamente o in modo perpetuo), rivedendo l’istituto della prescrizione (decorrenza/sospensione), valorizzando il “pentimento” e le misure premiali per coloro che collaborano con la “giustizia”, sia persone fisiche che giuridiche (incidendo sul modello “231”), rendendo trasparenti i finanziamenti/contributi/utilità prestazionali (sopra 500 euro o di pari valore) ai partiti/movimenti/liste politiche e le candidature/candidati (“Elezioni Trasparenti”).

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Il T.A.R. Piemonte, sez. II, con la sentenza 7 maggio 2013 n. 558 interviene sulle determinazioni della Commissione Elettorale Circondariale di Asti, con il quale è stata deliberata la ricusazione della Lista Fascismo e Libertà per le elezioni amministrative del Comune di Tonengo.

Il giudice di prime cure non entra nel merito delle eccezioni di rito ma afferma immediatamente che il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Viene richiamato il precedente della quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1354 del 6 marzo 2013) con la quale è stato affermato che:

a. nel quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presuppongono implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico, alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”);

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Ricusazione dei simboli riconducibili al disciolto partito fascista

Il T.A.R. Piemonte, sez. II, con la sentenza 7 maggio 2013 n. 558 interviene sulle determinazioni della Commissione Elettorale Circondariale di Asti, con il quale è stata deliberata la ricusazione della Lista Fascismo e Libertà per le elezioni amministrative del Comune di Tonengo.

Il giudice di prime cure non entra nel merito delle eccezioni di rito ma afferma immediatamente che il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Viene richiamato il precedente della quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1354 del 6 marzo 2013) con la quale è stato affermato che:

a. nel quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presuppongono implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico, alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”);

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