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Articolo Pubblicato il 6 Ottobre, 2014

Commissione di gara e collegio perfetto

Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

Nei collegi con compiti di giudizio tecnico, infatti, il voto di ciascun componente rappresenta l’espressione della particolare professionalità, competenza e capacità, in ragione delle quali ognuno è stato chiamato a far parte dell’organo collegiale; pertanto, l’apporto specifico, ipotizzato al momento della nomina, assume carattere di essenzialità e di imprescindibilità, proprio perché si vuole che il giudizio finale sia il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri[4].

L’insieme porta a ritenere che la commissione di gara può operare senza la presenza di tutti i suoi componenti solo nel caso di svolgimento di attività conoscitive e istruttorie (come nell’ipotesi di sub articolazione interna in sottocommissioni per le operazioni tecniche di correzione degli elaborati progettuali o nel caso di affidamento a consulenti esterni di taluni approfondimenti tecnici)[5], purché – in ogni caso – sia comunque rimessa al plenum l’attività decisoria e valutativa di attribuzione dei punteggi e/o dell’aggiudicazione, risultando indispensabile documentare tali distinte operazioni[6].

In ogni caso, l’aggiudicazione provvisoria deve essere adottata dal plenum dell’organo, e cioè dall’organo risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina, sintetizzando l’attività svolta nelle fasi precedenti dai commissari, con la conseguenze assunzione di responsabilità a carattere esterno[7].

È pacifico, quindi, che la Commissione di gara sia un “collegio perfetto”, vale a dire un collegio che deve operare al completo nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi, ma è altrettanto incontestabile che i membri dei collegi perfetti possano farsi sostituire dai membri supplenti, i quali vengono nominati proprio per sopperire ad eventuali assenze dei membri effettivi; il collegio è, pertanto, al completo quando è presente l’intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri effettivi o quelli supplenti, intervenuti in sostituzione dei primi[8].

(Estratto, Orientamenti sulle modalità di verbalizzazione delle operazioni di gara, in corso di pubblicazione su L’Ufficio Tecnico, 2014)

 


[1] Il principio del collegio perfetto impone la concomitante presenza di tutti i membri del collegio ai fini della formulazione del giudizio di merito finale, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3039.

[2] Tutte le attività di valutazione discrezionale devono essere compiute dalla commissione giudicatrice, evidenziando la necessità di operare con il plenum, attesa l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2011 n. 4332 e sez. V, sentenza n. 7470 del 2010.

[3] La verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti può essere senz’altro affidata agli ordinari organi della stazione appaltante, T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 luglio 2010, n. 3132; T.A. R. Campania – Napoli, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 10913; Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4196.

[4] T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, 8 ottobre 2008, n. 8832.

[5] Può rientrare anche l’ipotesi di verifica dei requisiti di ammissione alla gara, purché tale attività si sostanzi in una semplice ricognizione della conformità della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, alle prescrizioni della lettera di invito, e sempreché la deroga sia autorizzata dall’intero collegio che dovrà disporre comunque dell’intera documentazione, potendo ripetere integralmente la relativa operazione.

[6] Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188.

[7] Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6194.

[8] T.A.R. Lazio – Roma, sez. III ter, 28 marzo 2011, n. 2697.