«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
Articolo Pubblicato il 15 Marzo, 2013

Limiti al pagamento degli incentivi di progettazione

L’articolo 92 (“Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), comma cinque e sei, del Codice dei Contratti stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione), ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, viene ripartita al personale dipendente, per ogni singola opera o lavoro, alle seguenti condizioni:

a. le modalità e i criteri devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata, risolvendosi all’interno dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego da considerare “ratione offici” e non “intuitu personae”;

b. la determinazione della quota deve essere predefinita in apposito regolamento adottato dalla giunta comunale;

c. la graduazione del quantum deve essere correlata a responsabilità, complessità ed entità (valore economico) dell’opera, compiti singolarmente ricoperti (va, quindi, ripartita non solo tra gli incaricati della progettazione “interna” ma anche tra gli altri soggetti che partecipano al procedimento, quali il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, e suoi collaboratori, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica);

d. la liquidazione è di competenza del responsabile dell’unità preposta una volta accertato il lavoro singolarmente svolto (con i limiti economici previsti per l’attività di progettazione).

Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di incentivare i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ad eseguire l’attività di progettazione internamente agli uffici, anche al fine di diminuire i costi delle attività collegate alla progettazione delle opere pubbliche o degli atti di pianificazione, diversamente l’Amministrazione – in assenza di professionalità presenti (ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, di svolgere le funzioni di istituto, lavori di particolare complessità, necessità dell’apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ex comma 6 dell’art.90 del Codice) – dovrebbe rivolgersi al mercato esterno, con conseguenti aggravi di costi.

La norma prima facie impone una serie di adempimenti funzionali da una parte, a determinare l’importo erogabile, dall’altra, a definire le modalità di corresponsione del compenso collegate ad un’attività specifica, rectius è necessaria la materiale e concreta “opera” (partecipazione) del soggetto beneficiario: il diritto al beneficio sorge quando siano state compiute le varie attività che legittimano la corresponsione dell’incentivo, non potendo sostenere il conseguimento di un’utilità economica (in deroga al principio di onnicomprensività sancito dall’art.45 del D.lgs. n.165 del 2001) senza l’accertamento (da parte del responsabile dell’unità preposta) di una qualche attività ricompresa tra quelle di un’opera o lavoro o atto di pianificazione.

Si può sostenere che l’incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, con la conseguenza indispensabile di verificare l’effettivo adempimento del compito concreto affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma, valorizzando l’intento di una diretta corrispondenza di natura sinallagmatica tra incentivo ed attività compensate, ben potendo ripartire il quantum in funzione della frazione temporale dell’opera eseguita.

Ciò posto, la sezione Campania della Corte dei Conti, con parere n.17 del 31 gennaio 2013, delimita ulteriormente l’erogazione dell’incentivo premettendo, in ogni caso, che lo stesso debba essere riconosciuto alle seguenti condizioni:

a. l’erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori);

b. in riferimento all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” e non, pertanto, per un appalto di fornitura di beni o di servizi;

c. l’ammontare complessivo non deve essere superiore al due per cento dell’importo a base di gara (di conseguenza la somma concretamente prevista dal regolamento interno può essere stabilita in misura percentuale inferiore).

Sintetizzando l’incentivo non è dovuto:

a. per progettazioni esterne;

b. in assenza dell’avvio della procedura di gara (pubblicazione del bando, invio lettere invito) o anche dell’aggiudicazione (in relazione alla previsione regolamentari);

c. in mancanza del finanziamento dell’opera da parte di terzi.

(estratto, La gazzetta degli enti locali, 12 marzo 2013)