«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 1791 (estensore Russo), interviene nell’accogliere una richiesta di accesso civico in ambito di una procedura del Codice dei contratti pubblici, ove il segreto (o la riservatezza) non giustificano il diniego, soprattutto quando l’Amministrazione ha proceduto ad oscurare i dati ritenuti “sensibili” (segreti tecnici/commerciali).

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Accesso civico generalizzato nel Codice dei contratti pubblici

Accesso civico generalizzato nel Codice dei contratti pubblici

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 1791 (estensore Russo), interviene nell’accogliere una richiesta di accesso civico in ambito di una procedura del Codice dei contratti pubblici, ove il segreto (o la riservatezza) non giustificano il diniego, soprattutto quando l’Amministrazione ha proceduto ad oscurare i dati ritenuti “sensibili” (segreti tecnici/commerciali).

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La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 9 aprile 2025, n. 236 (Est. Mastrantuono), rigetta una richiesta di accesso ad una serie di documenti prodotti (adottati) dall’Amministrazione negli ultimi undici anni (riferiti ad incarichi legali), ove il diniego è giustificato dal fatto che gli atti risultano già pubblicati, dunque, ostensibili (visibili) direttamente mediante accesso al sito istituzionale: un’attività materiale non complessa e agevole.

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Limiti all’accesso (emulativo) del consigliere comunale

Limiti all’accesso (emulativo) del consigliere comunale

La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 9 aprile 2025, n. 236 (Est. Mastrantuono), rigetta una richiesta di accesso ad una serie di documenti prodotti (adottati) dall’Amministrazione negli ultimi undici anni (riferiti ad incarichi legali), ove il diniego è giustificato dal fatto che gli atti risultano già pubblicati, dunque, ostensibili (visibili) direttamente mediante accesso al sito istituzionale: un’attività materiale non complessa e agevole.

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In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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Niente accesso all’e-mail dell’esposto

Niente accesso all’e-mail dell’esposto

In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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