«Libero Pensatore» (sempre)

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con deliberazione del 1° agosto 2025, n. 136 (Relatore Bianchi), apre alla piena possibilità dei costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali), consorzio (caso di specie) tra Comuni istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000[1], di assumere le assistenti sociali senza diminuzione della capacità assunzionale degli enti aderenti, in quanto la spesa viene sostenuta con fondi non propri (ovvero, dello Stato).

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Piena capacità assunzionale delle nuove ATS

Piena capacità assunzionale delle nuove ATS

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con deliberazione del 1° agosto 2025, n. 136 (Relatore Bianchi), apre alla piena possibilità dei costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali), consorzio (caso di specie) tra Comuni istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000[1], di assumere le assistenti sociali senza diminuzione della capacità assunzionale degli enti aderenti, in quanto la spesa viene sostenuta con fondi non propri (ovvero, dello Stato).

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La concessione di beni pubblici è una fattispecie complessa, risultante dalla convergenza di un atto unilaterale autoritativo e di una convenzione accessoria o integrativa, fonte di diritti e obblighi reciproci dell’ente concedente e del privato concessionario nell’ambito di un rapporto negoziale bilaterale (c.d. concessione-contratto).

L’atto convenzionale accessivo al provvedimento rientra nella categoria del c.d. contratto ad oggetto pubblico, nel quale la PA mantiene la sua tradizionale posizione di supremazia, con la conseguenza che il rapporto amministrazione/concessionario, proprio in ragione delle sue peculiarità originate dall’inerenza all’esercizio di pubblici poteri, non ricade in modo immediato e integrale nell’ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile (ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che richiama i soli «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti»).

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La decadenza delle concessioni demaniali marittime

La decadenza delle concessioni demaniali marittime

La concessione di beni pubblici è una fattispecie complessa, risultante dalla convergenza di un atto unilaterale autoritativo e di una convenzione accessoria o integrativa, fonte di diritti e obblighi reciproci dell’ente concedente e del privato concessionario nell’ambito di un rapporto negoziale bilaterale (c.d. concessione-contratto).

L’atto convenzionale accessivo al provvedimento rientra nella categoria del c.d. contratto ad oggetto pubblico, nel quale la PA mantiene la sua tradizionale posizione di supremazia, con la conseguenza che il rapporto amministrazione/concessionario, proprio in ragione delle sue peculiarità originate dall’inerenza all’esercizio di pubblici poteri, non ricade in modo immediato e integrale nell’ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile (ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che richiama i soli «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti»).

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Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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Il partenariato tra Pubbliche Amministrazioni rientra tra i modelli consensuali di collaborazione nell’esercizio organizzativo dell’azione amministrativa, quando l’interesse pubblico coincide, o quanto meno, si sovrappone, consentendo di esercitare il potere in modo semplificato, riducendo la frammentazione delle competenze e la concentrazione dei termini di conclusione del procedimento, giungendo al risultato (senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica)[1].

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Il partenariato tra PPAA

Il partenariato tra PPAA

Il partenariato tra Pubbliche Amministrazioni rientra tra i modelli consensuali di collaborazione nell’esercizio organizzativo dell’azione amministrativa, quando l’interesse pubblico coincide, o quanto meno, si sovrappone, consentendo di esercitare il potere in modo semplificato, riducendo la frammentazione delle competenze e la concentrazione dei termini di conclusione del procedimento, giungendo al risultato (senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica)[1].

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Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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L’interpretazione degli accordi

L’interpretazione degli accordi

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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