«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.

L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).

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Le nomine difficili (annullate e riconfermate): serve una motivazione rafforzata

Le nomine difficili (annullate e riconfermate): serve una motivazione rafforzata

Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.

L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).

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