«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’autotutela d’ufficio del titolo edilizio opera in presenza dell’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, della tutela dell’affidamento, previa adeguata istruttoria motivazionale.

La quarta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5277 del 7 settembre 2018, interviene definendo il perimetro dell’autotutela in ambito edilizio, non collegata al semplice ripristino della legalità violata, giungendo a confermare l’annullamento degli atti di autotutela in violazione alle regole del paradigma normativo generale.

La fonte generale di riferimento si rinviene nell’art. 21 nonies «Annullamento d’ufficio» della Legge n. 241/1990 ove si prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, «può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti…, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge… È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

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Annullamento del titolo edilizio: presupposti di legge

Annullamento del titolo edilizio: presupposti di legge

L’autotutela d’ufficio del titolo edilizio opera in presenza dell’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, della tutela dell’affidamento, previa adeguata istruttoria motivazionale.

La quarta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5277 del 7 settembre 2018, interviene definendo il perimetro dell’autotutela in ambito edilizio, non collegata al semplice ripristino della legalità violata, giungendo a confermare l’annullamento degli atti di autotutela in violazione alle regole del paradigma normativo generale.

La fonte generale di riferimento si rinviene nell’art. 21 nonies «Annullamento d’ufficio» della Legge n. 241/1990 ove si prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, «può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti…, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge… È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

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Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.

Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio

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False rappresentazioni dei luoghi in ambito edilizio

False rappresentazioni dei luoghi in ambito edilizio

Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.

Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio

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La Regione Campania ha proceduto a revocare in autotutela alcune delibere (in relazione alla violazione del patto di stabilità interno), ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e tale condotta amministrativa veniva motivata quale effetto “doveroso e vincolato” rispetto alla previsione dell’art.14, comma 22, del D.L. n. 78/10 ai sensi del quale “gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”.

La violazione o l’elusione del patto di stabilità interno si ripercuote sulle determinazioni di spesa conseguenti, ovvero l’attività amministrativa collegata agli atti presupposti: non vi sono margini di valutazione (sul an non sul quomodo).

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Violazione del patto di stabilità interno e annullamento atti

La Regione Campania ha proceduto a revocare in autotutela alcune delibere (in relazione alla violazione del patto di stabilità interno), ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e tale condotta amministrativa veniva motivata quale effetto “doveroso e vincolato” rispetto alla previsione dell’art.14, comma 22, del D.L. n. 78/10 ai sensi del quale “gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”.

La violazione o l’elusione del patto di stabilità interno si ripercuote sulle determinazioni di spesa conseguenti, ovvero l’attività amministrativa collegata agli atti presupposti: non vi sono margini di valutazione (sul an non sul quomodo).

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