«Libero Pensatore» (sempre)
  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas

Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas
  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 settembre 2022 n. 7794, afferma la possibilità di rendere inapplicabile il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, ex comma 1, dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, quando non vi sia continuità tra le prestazioni contrattuali.

La rotazione e i limiti

Il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata[1] e mira a evitare il crearsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo alla PA di cambiare per ottenere un miglior servizio[2].

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La rotazione possibile

La rotazione possibile

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 settembre 2022 n. 7794, afferma la possibilità di rendere inapplicabile il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, ex comma 1, dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, quando non vi sia continuità tra le prestazioni contrattuali.

La rotazione e i limiti

Il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata[1] e mira a evitare il crearsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo alla PA di cambiare per ottenere un miglior servizio[2].

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