«Libero Pensatore» (sempre)

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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Le legittime pretese del confinante controinteressato

Le legittime pretese del confinante controinteressato

La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 5 giugno 2025 n. 4283 (Estensore Cavallo), si sofferma (confermando un orientamento costante) sul potere di pianificazione urbanistica, espressione più elevata della discrezionalità amministrativa determinante (fondamentale) per lo sviluppo del territorio, trovando dei limiti precisi in materia di affidamento del privato, in presenza di situazioni “consolidate”, da considerarsi eccezioni di stretta applicazione.

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Variante urbanistica e legittimo affidamento

Variante urbanistica e legittimo affidamento

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 5 giugno 2025 n. 4283 (Estensore Cavallo), si sofferma (confermando un orientamento costante) sul potere di pianificazione urbanistica, espressione più elevata della discrezionalità amministrativa determinante (fondamentale) per lo sviluppo del territorio, trovando dei limiti precisi in materia di affidamento del privato, in presenza di situazioni “consolidate”, da considerarsi eccezioni di stretta applicazione.

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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