«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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La sez. contr. Liguria della Corte Conti con la deliberazione del 30 marzo 2020, n. 38 interviene per definire i criteri di rimborso delle spese legali a favore di dipendenti coinvolti in un procedimento penale – per ragioni d’ufficio – assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” (ex art. 530 c.p.p.), qualora l’Amministrazione si sia costituita “parte civile”.

I riferimenti normativi:

  • l’art 530 «Sentenza di assoluzione» c.p.p. dispone «se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo», dove – nella prima formula – il giudicato di assoluzione contiene un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto addebitabile, espressione dell’irrilevanza di alcun addebito, mancando la fattispecie criminosa e l’imputabilità (espressione dell’assoluzione con formula piena);
  • 74 «Legittimazione all’azione civile» c.p.p. dispone che «l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile», con lo scopo di coltivare gli interessi della Comunità a tutela del bene giuridico protetto dalla norma e leso dalla condotta posta in essere dal dipendente.

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Costituzione di parte civile, conflitto di interessi, assoluzione e diniego al rimborso delle spese legali al dipendente

Costituzione di parte civile, conflitto di interessi, assoluzione e diniego al rimborso delle spese legali al dipendente

La sez. contr. Liguria della Corte Conti con la deliberazione del 30 marzo 2020, n. 38 interviene per definire i criteri di rimborso delle spese legali a favore di dipendenti coinvolti in un procedimento penale – per ragioni d’ufficio – assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” (ex art. 530 c.p.p.), qualora l’Amministrazione si sia costituita “parte civile”.

I riferimenti normativi:

  • l’art 530 «Sentenza di assoluzione» c.p.p. dispone «se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo», dove – nella prima formula – il giudicato di assoluzione contiene un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto addebitabile, espressione dell’irrilevanza di alcun addebito, mancando la fattispecie criminosa e l’imputabilità (espressione dell’assoluzione con formula piena);
  • 74 «Legittimazione all’azione civile» c.p.p. dispone che «l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile», con lo scopo di coltivare gli interessi della Comunità a tutela del bene giuridico protetto dalla norma e leso dalla condotta posta in essere dal dipendente.

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