«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’assegnazione di beni pubblici alle associazioni, in generale, costituisce un’attività primaria nell’ambito socio-culturale, dove le Amministrazioni Pubbliche, specie quelle Locali, incentrano una molteplicità di interessi, ruotando nell’esigenza di consentire di individuare uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività (la c.d. sede), all’effettuazione di iniziative utili per la popolazione, rientrando in una estesa nozione di “sussidiarietà”, ex art. 108 Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (orizzontale), rinunciando al perseguimento di una finalità lucrativa (in senso soggettivo) e non ultime, anche, valutazioni strettamente politiche di opportunità, essendo un “bacino” di potenziale “consenso” elettorale (c.d. vicinanza elettiva).

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Osservazioni sull’assegnazione di beni pubblici alle associazioni

Osservazioni sull’assegnazione di beni pubblici alle associazioni

L’assegnazione di beni pubblici alle associazioni, in generale, costituisce un’attività primaria nell’ambito socio-culturale, dove le Amministrazioni Pubbliche, specie quelle Locali, incentrano una molteplicità di interessi, ruotando nell’esigenza di consentire di individuare uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività (la c.d. sede), all’effettuazione di iniziative utili per la popolazione, rientrando in una estesa nozione di “sussidiarietà”, ex art. 108 Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (orizzontale), rinunciando al perseguimento di una finalità lucrativa (in senso soggettivo) e non ultime, anche, valutazioni strettamente politiche di opportunità, essendo un “bacino” di potenziale “consenso” elettorale (c.d. vicinanza elettiva).

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2911 del 23 marzo 2023, interviene nel definire l’esercizio del potere amministrativo a fronte di una richiesta da parte dei cittadini del suo riesame.

I motivi del ricorso

Il ricorso viene improntato (da quanto si comprende nella sentenza) a fronte del silenzio serbato da un Comune alla sollecitazione popolare (una petizione con 940 sottoscrizioni), finalizzata a garantire la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato (SII), l’acqua un bene comune fondamentale di natura demaniale, attraverso la continuità nell’affidamento del servizio al gestore esistente, opponendosi alla scelta di aggregazione (l’affidamento ad una società), oppure – in alternanza – alla reinternalizzazione delle funzioni.

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Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa sulla scelta del gestore del servizio idrico integrato

Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa sulla scelta del gestore del servizio idrico integrato

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2911 del 23 marzo 2023, interviene nel definire l’esercizio del potere amministrativo a fronte di una richiesta da parte dei cittadini del suo riesame.

I motivi del ricorso

Il ricorso viene improntato (da quanto si comprende nella sentenza) a fronte del silenzio serbato da un Comune alla sollecitazione popolare (una petizione con 940 sottoscrizioni), finalizzata a garantire la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato (SII), l’acqua un bene comune fondamentale di natura demaniale, attraverso la continuità nell’affidamento del servizio al gestore esistente, opponendosi alla scelta di aggregazione (l’affidamento ad una società), oppure – in alternanza – alla reinternalizzazione delle funzioni.

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  1. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico. 2. Il reato. 3. L’urbanistica. 4. La condotta corruttiva. 5. La quantificazione del danno d’immagine. 6. La difesa. 7. Il principio ne bis in idem. 8. Il danno d’immagine. 9. Sulla retroattività del criterio di quantificazione del danno. 10. Piena cognizione del giudice contabile.
  2. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico

La sez. giur. Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 254 del 9 novembre 2022, interviene per condannare un amministratore locale al danno d’immagine (con conversione in pignoramento del sequestro conservativo su richiesta della Procura contabile ante causam), e relativo risarcimento, a favore del Comune in relazione ad una condotta corruttiva, consistente in un accordo con il privato in ambito urbanistico (l’illecita condotta nel c.d. mettersi “a disposizione”)[1], a seguito di condanna definitiva alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, di cui all’art. 319 c.p. commesso in qualità di assessore comunale all’urbanistica.

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Condotta illecita dell’assessore all’urbanistica e danno d’immagine

Condotta illecita dell’assessore all’urbanistica e danno d’immagine
  1. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico. 2. Il reato. 3. L’urbanistica. 4. La condotta corruttiva. 5. La quantificazione del danno d’immagine. 6. La difesa. 7. Il principio ne bis in idem. 8. Il danno d’immagine. 9. Sulla retroattività del criterio di quantificazione del danno. 10. Piena cognizione del giudice contabile.
  2. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico

La sez. giur. Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 254 del 9 novembre 2022, interviene per condannare un amministratore locale al danno d’immagine (con conversione in pignoramento del sequestro conservativo su richiesta della Procura contabile ante causam), e relativo risarcimento, a favore del Comune in relazione ad una condotta corruttiva, consistente in un accordo con il privato in ambito urbanistico (l’illecita condotta nel c.d. mettersi “a disposizione”)[1], a seguito di condanna definitiva alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, di cui all’art. 319 c.p. commesso in qualità di assessore comunale all’urbanistica.

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La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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