«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza 13 giugno 2019 n. 1346, chiarisce l’iter istruttorio per definire l’uso pubblico di una strada privata, e il valore del suo inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.

La questione verte sulla richiesta di annullamento di atti deliberativi del Consiglio comunale (in materia urbanistica) afferenti l’inquadramento di un passaggio viario disegnato in bianco, colore utilizzato per contrassegnare le vie pubbliche in senso proprio, pur avendo presentato un’apposita osservazione con la quale si evidenziava la natura privata del cespite.

Nell’approvare lo strumento urbanistico si respingeva l’osservazione sulla base delle controdeduzioni fornite dai progettisti e mutuate dal Comune secondo le quali «seppur la natura privata del bene non risulti revocabile in dubbio, il passaggio sarebbe “per consolidata consuetudine apert[o] al pubblico transito” e il Piano urbano del traffico ne prevedrebbe la transitabilità per pedoni e biciclette».

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Imporre l’uso pubblico ad una strada privata

Imporre l’uso pubblico ad una strada privata

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza 13 giugno 2019 n. 1346, chiarisce l’iter istruttorio per definire l’uso pubblico di una strada privata, e il valore del suo inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.

La questione verte sulla richiesta di annullamento di atti deliberativi del Consiglio comunale (in materia urbanistica) afferenti l’inquadramento di un passaggio viario disegnato in bianco, colore utilizzato per contrassegnare le vie pubbliche in senso proprio, pur avendo presentato un’apposita osservazione con la quale si evidenziava la natura privata del cespite.

Nell’approvare lo strumento urbanistico si respingeva l’osservazione sulla base delle controdeduzioni fornite dai progettisti e mutuate dal Comune secondo le quali «seppur la natura privata del bene non risulti revocabile in dubbio, il passaggio sarebbe “per consolidata consuetudine apert[o] al pubblico transito” e il Piano urbano del traffico ne prevedrebbe la transitabilità per pedoni e biciclette».

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In sede istruttoria, per il rilascio del titolo edilizio, va effettuata un’indagine sull’assetto della proprietà del bene oggetto di intervento.

La sezione prima Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 28 settembre 2018 n. 924, interviene nel definire il dovere della PA, alias responsabile del procedimento, di accertare la titolarità del diritto domenicale dell’istante sull’area interessata dall’intervento edilizio: l’omissione profila un vizio motivazionale con conseguente illegittimità dell’atto concessionato.

È noto che il comma primo dell’art. 6 «Compiti del responsabile del procedimento» della legge n. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento: «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

In particolare, la parte finale della lettera b) cit. fissa il principio basilare dell’azione amministrativa secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso, spetta all’Amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 23 gennaio 2008, n. 5030).

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Permesso di costruire e titolo di proprietà

Permesso di costruire e titolo di proprietà

In sede istruttoria, per il rilascio del titolo edilizio, va effettuata un’indagine sull’assetto della proprietà del bene oggetto di intervento.

La sezione prima Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 28 settembre 2018 n. 924, interviene nel definire il dovere della PA, alias responsabile del procedimento, di accertare la titolarità del diritto domenicale dell’istante sull’area interessata dall’intervento edilizio: l’omissione profila un vizio motivazionale con conseguente illegittimità dell’atto concessionato.

È noto che il comma primo dell’art. 6 «Compiti del responsabile del procedimento» della legge n. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento: «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

In particolare, la parte finale della lettera b) cit. fissa il principio basilare dell’azione amministrativa secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso, spetta all’Amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 23 gennaio 2008, n. 5030).

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Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere

La classificazione di una strada come di proprietà pubblica necessità:

  • il transito pubblico;
  • necessariamente deve sussistere una manifestazione espressa della destinazione per la collettività;
  • l’uso del bene deve assolvere una destinazione pubblica;
  • un valido titolo di proprietà del suolo da parte della P.A.;
  • (alternativamente al titolo di proprietà un diritto di servitù pubblica).

È noto che l’uso pubblico non è collegato al relativo dominio pubblico: può essere impresso anche ad una strada privata o “vicinale” soggetto a pubblico transito, ex art. 825 del codice civile, dove si postulano i “diritti demaniali su beni altrui”, quando «i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».

Ne consegue che l’uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

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Abusiva occupazione di strada pubblica e obbligo di provvedere

Abusiva occupazione di strada pubblica e obbligo di provvedere

Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere

La classificazione di una strada come di proprietà pubblica necessità:

  • il transito pubblico;
  • necessariamente deve sussistere una manifestazione espressa della destinazione per la collettività;
  • l’uso del bene deve assolvere una destinazione pubblica;
  • un valido titolo di proprietà del suolo da parte della P.A.;
  • (alternativamente al titolo di proprietà un diritto di servitù pubblica).

È noto che l’uso pubblico non è collegato al relativo dominio pubblico: può essere impresso anche ad una strada privata o “vicinale” soggetto a pubblico transito, ex art. 825 del codice civile, dove si postulano i “diritti demaniali su beni altrui”, quando «i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».

Ne consegue che l’uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

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