«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

Continua a leggere

Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

Continua a leggere

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 aprile 2019 n. 2327, conferma la condotta legittima di un’Amministrazione civica, capoluogo di regione, che ha negato l’affissione di manifesti pubblicitari contenenti la promozione dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario, riformando il pronunciamento del giudice di primo grado nella sua neutralità di pensiero (come si ha avuto modo di riferire in sede di analisi giuridica della sentenza della seconda sez. del T.A.R. Liguria, n. 174 del 4 marzo 2019)[1].

L’Amministrazione civica impugnava la sentenza del Tribunale di prime cure di accoglimento del ricorso avverso il diniego di affissione di centotrenta manifesti della campagna informativa nazionale «Non affidarti al caso», in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario.

In premessa, viene analizzata la motivazione del diniego alla pubblicazione dei manifesti in considerazione che gli stessi presenterebbero «una possibile violazione di norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale (artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione; Sentenza della Corte Costituzionale n. 467/1991; premessa e art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) e al rispetto e tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto nonché agli oggetti che formano oggetto di culto (artt. 403 e 404 c.p.; art. 10, comma 2 del vigente Piano generale degli Impianti del Comune…; artt. 10 e 11 del vigente Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria)».

Continua a leggere

Diniego di affissione di manifesti pubblicitari sull’obiezione di coscienza in ambito sanitario, condotte discriminatorie e diritto di critica

Diniego di affissione di manifesti pubblicitari sull’obiezione di coscienza in ambito sanitario, condotte discriminatorie e diritto di critica

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 aprile 2019 n. 2327, conferma la condotta legittima di un’Amministrazione civica, capoluogo di regione, che ha negato l’affissione di manifesti pubblicitari contenenti la promozione dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario, riformando il pronunciamento del giudice di primo grado nella sua neutralità di pensiero (come si ha avuto modo di riferire in sede di analisi giuridica della sentenza della seconda sez. del T.A.R. Liguria, n. 174 del 4 marzo 2019)[1].

L’Amministrazione civica impugnava la sentenza del Tribunale di prime cure di accoglimento del ricorso avverso il diniego di affissione di centotrenta manifesti della campagna informativa nazionale «Non affidarti al caso», in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario.

In premessa, viene analizzata la motivazione del diniego alla pubblicazione dei manifesti in considerazione che gli stessi presenterebbero «una possibile violazione di norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale (artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione; Sentenza della Corte Costituzionale n. 467/1991; premessa e art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) e al rispetto e tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto nonché agli oggetti che formano oggetto di culto (artt. 403 e 404 c.p.; art. 10, comma 2 del vigente Piano generale degli Impianti del Comune…; artt. 10 e 11 del vigente Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria)».

Continua a leggere