I caratteri della concessione di servizi
In via preliminare, la “concessione di servizi” viene disciplinata dall’articolo 30 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.163/2006), si caratterizza dal fatto che il c.d. “fattore rischio” della gestione (alias corrispettivo della prestazione) viene traslato sul concessionario, che attraverso la riscossione della tariffa (o canone) copre le spese dell’intervento, mentre nell’appalto tale onere grava sull’Amministrazione aggiudicatrice.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, evidenziando la natura aleatoria del contratto di concessione, in opposizione al carattere commutativo del contratto d’appalto.
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