«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere

La classificazione di una strada come di proprietà pubblica necessità:

  • il transito pubblico;
  • necessariamente deve sussistere una manifestazione espressa della destinazione per la collettività;
  • l’uso del bene deve assolvere una destinazione pubblica;
  • un valido titolo di proprietà del suolo da parte della P.A.;
  • (alternativamente al titolo di proprietà un diritto di servitù pubblica).

È noto che l’uso pubblico non è collegato al relativo dominio pubblico: può essere impresso anche ad una strada privata o “vicinale” soggetto a pubblico transito, ex art. 825 del codice civile, dove si postulano i “diritti demaniali su beni altrui”, quando «i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».

Ne consegue che l’uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

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Abusiva occupazione di strada pubblica e obbligo di provvedere

Abusiva occupazione di strada pubblica e obbligo di provvedere

Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere

La classificazione di una strada come di proprietà pubblica necessità:

  • il transito pubblico;
  • necessariamente deve sussistere una manifestazione espressa della destinazione per la collettività;
  • l’uso del bene deve assolvere una destinazione pubblica;
  • un valido titolo di proprietà del suolo da parte della P.A.;
  • (alternativamente al titolo di proprietà un diritto di servitù pubblica).

È noto che l’uso pubblico non è collegato al relativo dominio pubblico: può essere impresso anche ad una strada privata o “vicinale” soggetto a pubblico transito, ex art. 825 del codice civile, dove si postulano i “diritti demaniali su beni altrui”, quando «i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».

Ne consegue che l’uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

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Il conflitto di interessi e la mancata condivisione del legale impedisce il rimborso della spese legali.

All’apertura di un procedimento penale il dipendente coinvolto dovrà segnalare prontamente il fatto all’Amministrazione di appartenenza, senza procedere, in via assolutamente autonoma e senza mai interpellare e/o condividere la sua scelta processuale con l’Amministrazione, compreso a processo terminato, qualora non interpellata l’Amministrazione, provveda all’accettazione di una pronuncia di intervenuta prescrizione e di prestare, così facendo, acquiescenza a quanto deciso in sentenza, senza rilevare che il giudizio non si è svolto nel merito, ovvero non si sono accertati i fatti e le responsabilità.

Si può, in principio, rilevare che l’accettazione, senza alcuna contestazione, da parte del dipendente della pronuncia del Tribunale penale di prima istanza, riconosce in modo espresso la piena soddisfazione degli esiti processuali, delineando – a chiare lettere – di non aver rinunciato alla prescrizione, consentendo alla sentenza di passare in giudicato, rendendola, pertanto, in alcun modo contestabile, e, come tale, preclusivo di ogni diverso accertamento da parte del giudice civile, in sede contenziosa per il ristoro delle spese legali rivendicate dal dipendente al diniego dell’Amministrazione.

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Prescrizione e rimborso spese legali

Prescrizione e rimborso spese legali

Il conflitto di interessi e la mancata condivisione del legale impedisce il rimborso della spese legali.

All’apertura di un procedimento penale il dipendente coinvolto dovrà segnalare prontamente il fatto all’Amministrazione di appartenenza, senza procedere, in via assolutamente autonoma e senza mai interpellare e/o condividere la sua scelta processuale con l’Amministrazione, compreso a processo terminato, qualora non interpellata l’Amministrazione, provveda all’accettazione di una pronuncia di intervenuta prescrizione e di prestare, così facendo, acquiescenza a quanto deciso in sentenza, senza rilevare che il giudizio non si è svolto nel merito, ovvero non si sono accertati i fatti e le responsabilità.

Si può, in principio, rilevare che l’accettazione, senza alcuna contestazione, da parte del dipendente della pronuncia del Tribunale penale di prima istanza, riconosce in modo espresso la piena soddisfazione degli esiti processuali, delineando – a chiare lettere – di non aver rinunciato alla prescrizione, consentendo alla sentenza di passare in giudicato, rendendola, pertanto, in alcun modo contestabile, e, come tale, preclusivo di ogni diverso accertamento da parte del giudice civile, in sede contenziosa per il ristoro delle spese legali rivendicate dal dipendente al diniego dell’Amministrazione.

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Pieno diritto di accesso ai dati ambientali

Sussiste il diritto di accesso dei cittadini utenti alla verifica periodica dei risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Questa la massima della prima sezione Reggio Calabria del T.A.R., con la sentenza 9 agosto 2018, n. 499, a fronte del diniego di un comune di prendere visione ed estrarre copia integrale:

  • del registro dei controlli interni obbligatori che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (il comma 4, precisa che «i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni»);
  • delle comunicazioni inviate e ricevute dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente riferite ai controlli esterni per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge (ex 8 del cit. decreto).

Sussiste, pertanto, per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001, riferiti:

  • a punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  • agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  • alle reti di distribuzione;
  • agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  • sulle acque confezionate;
  • sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  • sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

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Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico

Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico

Pieno diritto di accesso ai dati ambientali

Sussiste il diritto di accesso dei cittadini utenti alla verifica periodica dei risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Questa la massima della prima sezione Reggio Calabria del T.A.R., con la sentenza 9 agosto 2018, n. 499, a fronte del diniego di un comune di prendere visione ed estrarre copia integrale:

  • del registro dei controlli interni obbligatori che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (il comma 4, precisa che «i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni»);
  • delle comunicazioni inviate e ricevute dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente riferite ai controlli esterni per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge (ex 8 del cit. decreto).

Sussiste, pertanto, per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001, riferiti:

  • a punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  • agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  • alle reti di distribuzione;
  • agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  • sulle acque confezionate;
  • sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  • sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

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diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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Diritto di accesso dei titoli edilizi

Diritto di accesso dei titoli edilizi

diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Convenzioni con il “Terzo settore”

Convenzioni con il “Terzo settore”

Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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