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Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi
La concessione di lavori si distingue dalla concessione di servizi per la diversa intensità dell’apporto pubblico di risorse, dove nella concessioni di lavori il privato contribuisce maggiormente sotto il profilo economico alla realizzazione dell’intervento, mentre nella concessioni di servizi la realizzazione dell’opera è strumentale alla gestione.

Il Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. n. 163/2006) si occupa di distinguere la concessione “di lavori” da quella “di servizi”, collocando le definizioni in due distinti commi dell’articolo 3:

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Caratteri distintivi della concessione di lavori e di servizi

Caratteri distintivi della concessione di lavori e di servizi

Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi
La concessione di lavori si distingue dalla concessione di servizi per la diversa intensità dell’apporto pubblico di risorse, dove nella concessioni di lavori il privato contribuisce maggiormente sotto il profilo economico alla realizzazione dell’intervento, mentre nella concessioni di servizi la realizzazione dell’opera è strumentale alla gestione.

Il Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. n. 163/2006) si occupa di distinguere la concessione “di lavori” da quella “di servizi”, collocando le definizioni in due distinti commi dell’articolo 3:

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I caratteri della concessione di servizi

In via preliminare, la “concessione di servizi” viene disciplinata dall’articolo 30 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.163/2006), si caratterizza dal fatto che il c.d. “fattore rischio” della gestione (alias corrispettivo della prestazione) viene traslato sul concessionario, che attraverso la riscossione della tariffa (o canone) copre le spese dell’intervento, mentre nell’appalto tale onere grava sull’Amministrazione aggiudicatrice.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, evidenziando la natura aleatoria del contratto di concessione, in opposizione al carattere commutativo del contratto d’appalto.

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Concessione di servizi: il fattore rischio

I caratteri della concessione di servizi

In via preliminare, la “concessione di servizi” viene disciplinata dall’articolo 30 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.163/2006), si caratterizza dal fatto che il c.d. “fattore rischio” della gestione (alias corrispettivo della prestazione) viene traslato sul concessionario, che attraverso la riscossione della tariffa (o canone) copre le spese dell’intervento, mentre nell’appalto tale onere grava sull’Amministrazione aggiudicatrice.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, evidenziando la natura aleatoria del contratto di concessione, in opposizione al carattere commutativo del contratto d’appalto.

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Il contratto di transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (ex art. 1965 c.c.).

Le parti per transigere legittimamente devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite atteso che se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti la transazione è nulla[1].

La struttura del contratto (tipico) è di scambio e a carattere oneroso richiedendo, in ogni caso ex lege, la forma scritta ad substantiam [2], questo al fine di permettere l’identificazione esatta del contratto e l’attività di controllo da parte degli organi a tanto preposti[3].

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Il contratto di transazione

Il contratto di transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (ex art. 1965 c.c.).

Le parti per transigere legittimamente devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite atteso che se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti la transazione è nulla[1].

La struttura del contratto (tipico) è di scambio e a carattere oneroso richiedendo, in ogni caso ex lege, la forma scritta ad substantiam [2], questo al fine di permettere l’identificazione esatta del contratto e l’attività di controllo da parte degli organi a tanto preposti[3].

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