«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La massima

La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 10 febbraio 2022, n. 95 (Est. Mastrantuono), interviene per confermare l’esclusione da una prova concorsuale al posto di dirigente di un candidato che, pur ammonito dal bando di concorso sul divieto di utilizzare il telefono cellulare, fotografava l’elaborato della prova scritta prima della sua consegna alla Commissione esaminatrice, a cui non è passato inosservato l’inusuale “selfie” documentale.

Le regole concorsuali e interpretative

In modo puntuale, il bando concorsuale prevedeva espressamente «è vietato… l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche… è altresì vietato introdurre nella sede d’esami telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione».

Continua a leggere

Effetti escludenti di un “selfie” della prova concorsuale

Effetti escludenti di un “selfie” della prova concorsuale

La massima

La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 10 febbraio 2022, n. 95 (Est. Mastrantuono), interviene per confermare l’esclusione da una prova concorsuale al posto di dirigente di un candidato che, pur ammonito dal bando di concorso sul divieto di utilizzare il telefono cellulare, fotografava l’elaborato della prova scritta prima della sua consegna alla Commissione esaminatrice, a cui non è passato inosservato l’inusuale “selfie” documentale.

Le regole concorsuali e interpretative

In modo puntuale, il bando concorsuale prevedeva espressamente «è vietato… l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche… è altresì vietato introdurre nella sede d’esami telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione».

Continua a leggere

L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

Continua a leggere

L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

Continua a leggere

La massima

Con delibera n. 580 del 28 luglio 2021 (Fasc. n. 1617/2021) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dichiarato l’insussistenza di un’ipotesi di incompatibilità, di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, fra la carica di assessore comunale (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e l’incarico di posizione organizzativa non apicale (sotto ordinata alla dirigenza) presso la Provincia della stessa Regione del Comune.

Il potere ANAC

È noto che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dispone che «l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio dei poteri ispettivi e di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi»: un potere di accertamento costitutivo di effetti giuridici, nel senso che l’ANAC valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della P.A. o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione: questa «valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale»[1].

Continua a leggere

Nessuna inconferibilità tra assessore comunale e P.O. non apicale

Nessuna inconferibilità tra assessore comunale e P.O. non apicale

La massima

Con delibera n. 580 del 28 luglio 2021 (Fasc. n. 1617/2021) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dichiarato l’insussistenza di un’ipotesi di incompatibilità, di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, fra la carica di assessore comunale (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e l’incarico di posizione organizzativa non apicale (sotto ordinata alla dirigenza) presso la Provincia della stessa Regione del Comune.

Il potere ANAC

È noto che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dispone che «l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio dei poteri ispettivi e di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi»: un potere di accertamento costitutivo di effetti giuridici, nel senso che l’ANAC valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della P.A. o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione: questa «valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale»[1].

Continua a leggere

La sez. V del TAR Campania, Napoli, con la sentenza 17 maggio 2021, n. 3250, interviene per dichiarare l’illegittimità dell’esclusione del concorrente, dalla partecipazione ad un concorso pubblico, quando nella domanda on line abbia omesso alcune dichiarazioni, tra le quali il consenso al trattamento dei dati, dovendo (viceversa) l’Amministrazione attivare il soccorso istruttorio, specie ove la piattaforma (informatica) presenta delle incompletezze dei campi da compilare (moduli) e costituisca l’unico sistema di presentazione dell’istanza partecipativa: trattasi di irregolarità sanabile.

La questione, nella sua essenzialità, concerne l’esclusione del ricorrente alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigente Avvocato motivata dal fatto che la domanda veniva presentata «in modo non conforme al bando concorso» per l’omissione:

  • della «manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ex Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura»;
  • dell’«assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000»;
  • dell’«accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso».

Continua a leggere

La mancata manifestazione del consenso (e altro) non esclude il candidato

La mancata manifestazione del consenso (e altro) non esclude il candidato

La sez. V del TAR Campania, Napoli, con la sentenza 17 maggio 2021, n. 3250, interviene per dichiarare l’illegittimità dell’esclusione del concorrente, dalla partecipazione ad un concorso pubblico, quando nella domanda on line abbia omesso alcune dichiarazioni, tra le quali il consenso al trattamento dei dati, dovendo (viceversa) l’Amministrazione attivare il soccorso istruttorio, specie ove la piattaforma (informatica) presenta delle incompletezze dei campi da compilare (moduli) e costituisca l’unico sistema di presentazione dell’istanza partecipativa: trattasi di irregolarità sanabile.

La questione, nella sua essenzialità, concerne l’esclusione del ricorrente alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigente Avvocato motivata dal fatto che la domanda veniva presentata «in modo non conforme al bando concorso» per l’omissione:

  • della «manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ex Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura»;
  • dell’«assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000»;
  • dell’«accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso».

Continua a leggere

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

Continua a leggere

Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

Continua a leggere

La sez. VIII Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 2151 (est. Pisano), interviene (con effetti estensibili) sulle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, evidenziando l’assenza di ogni distinzione (per gli effetti pratici) tra copiatura e plagio (e relativi autori).

Va premesso che l’art. 13, «Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte», comma 4 (prima parte) del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, riconducibili anche agli esami di stato[1], stabilisce che il concorrente che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati «o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso», affermando il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, a presidio della “par condicio” dei concorrenti.

Continua a leggere

Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati

Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati

La sez. VIII Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 2151 (est. Pisano), interviene (con effetti estensibili) sulle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, evidenziando l’assenza di ogni distinzione (per gli effetti pratici) tra copiatura e plagio (e relativi autori).

Va premesso che l’art. 13, «Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte», comma 4 (prima parte) del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, riconducibili anche agli esami di stato[1], stabilisce che il concorrente che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati «o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso», affermando il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, a presidio della “par condicio” dei concorrenti.

Continua a leggere