«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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La sez. VI Napoli del TAR Campania, con la sentenza 11 agosto 2025, n. 5898 (estensore Rinaldi), interviene sulla monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto, affermando il diritto al pagamento solo in presenza di documentate ragioni oggettive che hanno impedito la fruizione, senza poter addebitare[1] al dipendente una sua inerzia (causa)[2]: la mancata richiesta delle ferie comporta la loro perdita.

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Monetizzazione delle ferie non godute

Monetizzazione delle ferie non godute

La sez. VI Napoli del TAR Campania, con la sentenza 11 agosto 2025, n. 5898 (estensore Rinaldi), interviene sulla monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto, affermando il diritto al pagamento solo in presenza di documentate ragioni oggettive che hanno impedito la fruizione, senza poter addebitare[1] al dipendente una sua inerzia (causa)[2]: la mancata richiesta delle ferie comporta la loro perdita.

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La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere la richiesta di un privato di riesame di una propria determinazione (aggiudicazione): l’autotutela non è coercibile.

È principio consolidato l’inammissibilità del ricorso diretto ad impugnare un provvedimento recante diniego di autotutela relativamente ad un provvedimento amministrativo non impugnato nei termini[1], confermando che, in via generale, non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia[2].

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Ricorso contro l’autotutela in sede di gara

Ricorso contro l’autotutela in sede di gara

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere la richiesta di un privato di riesame di una propria determinazione (aggiudicazione): l’autotutela non è coercibile.

È principio consolidato l’inammissibilità del ricorso diretto ad impugnare un provvedimento recante diniego di autotutela relativamente ad un provvedimento amministrativo non impugnato nei termini[1], confermando che, in via generale, non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia[2].

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