«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.

Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

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Le responsabilità dei banchi a rotelle

Le responsabilità dei banchi a rotelle

La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.

Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

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Sotto un profilo generale e comune, l’art. 23, Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, individua una serie di condotte che “falsano” la realtà (il vero), esempi traslabili anche nell’ordinaria azione amministrativa a fronte del dovere di trasparenza (dall’accesso documentale al FOIA), nonché dei principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadino, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.).

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Pubblicità occulta e trasparenza

Pubblicità occulta e trasparenza

Sotto un profilo generale e comune, l’art. 23, Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, individua una serie di condotte che “falsano” la realtà (il vero), esempi traslabili anche nell’ordinaria azione amministrativa a fronte del dovere di trasparenza (dall’accesso documentale al FOIA), nonché dei principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadino, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.).

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Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Part time e incarichi esterni nella PA

Part time e incarichi esterni nella PA

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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La sez. I giur. centrale d’Appello, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 252 del 1° giugno 2023, riconferma l’esigenza di un titolo di studio per ricoprire l’incarico dirigenziale, la cui mancanza rende del tutta inidonea la prestazione.

La vicenda

La questione erariale è riferita alla copertura di tre incarichi dirigenziali (presso distinte Amministrazioni e ruoli, quello oggetto di appello è riferito ad un incarico c.d. 110 (comma 2) del TUEL, dirigente extra organico, assegnato in assenza del titolo) da parte del convenuto, conferiti indebitamente sulla base di un “errore” di valutazione dei titoli, rectius falsa attestazione del possesso del titolo di studio della laurea[1].

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Danno erariale di un’assunzione di un dirigente senza laurea

Danno erariale di un’assunzione di un dirigente senza laurea

La sez. I giur. centrale d’Appello, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 252 del 1° giugno 2023, riconferma l’esigenza di un titolo di studio per ricoprire l’incarico dirigenziale, la cui mancanza rende del tutta inidonea la prestazione.

La vicenda

La questione erariale è riferita alla copertura di tre incarichi dirigenziali (presso distinte Amministrazioni e ruoli, quello oggetto di appello è riferito ad un incarico c.d. 110 (comma 2) del TUEL, dirigente extra organico, assegnato in assenza del titolo) da parte del convenuto, conferiti indebitamente sulla base di un “errore” di valutazione dei titoli, rectius falsa attestazione del possesso del titolo di studio della laurea[1].

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Il DPR 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023, ha inserito nel Codice di comportamento (il DPR n. 62/2013) una nuova fonte, da alcuni (i c.d. logici) ritenuta superflua (che di fatto non sembra esserlo) vista la ragionevolezza di una condotta che non potrebbe non essere percepita come lesiva ex se, quale quella di usare l’identità digitale (rectius profili di vita privata da condividere con like) sui profili on line, senza avere cura (consapevolezza) degli effetti “domino”, nel senso che l’eccesso (i nostrani definiscono “buon gusto”) di “umanità” (a volte) non si concilia con la funzione pubblica ricoperta (ex artt. 54 e 98 Cost.), anche se le condotte (postate, immagini o video short) sono avvenute in orario extralavorativo, c.d. fuori servizio.

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Sanzione disciplinare per la pubblicazione di un video in WhatsApp

Sanzione disciplinare per la pubblicazione di un video in WhatsApp

Il DPR 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023, ha inserito nel Codice di comportamento (il DPR n. 62/2013) una nuova fonte, da alcuni (i c.d. logici) ritenuta superflua (che di fatto non sembra esserlo) vista la ragionevolezza di una condotta che non potrebbe non essere percepita come lesiva ex se, quale quella di usare l’identità digitale (rectius profili di vita privata da condividere con like) sui profili on line, senza avere cura (consapevolezza) degli effetti “domino”, nel senso che l’eccesso (i nostrani definiscono “buon gusto”) di “umanità” (a volte) non si concilia con la funzione pubblica ricoperta (ex artt. 54 e 98 Cost.), anche se le condotte (postate, immagini o video short) sono avvenute in orario extralavorativo, c.d. fuori servizio.

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