«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 5622, conferma un orientamento granitico secondo il quale non può operare l’istituto del silenzio – assenso in ambito edilizio quando il privato presenta consapevolmente un’errata rappresentazione dei fatti (data di realizzo): l’eventuale pretesa sanatoria per silentium non trova cittadinanza, ben potendo (senza limitazioni) l’Amministrazione operare d’ufficio l’annullamento e i poteri sanzionatori del ripristino dei luoghi.

È noto che in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, ben potendo l’Amministrazione operare alla rimozione dell’abuso anche a distanza di tempo[1], donde l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, in linea con la natura afflittiva della sanzione, comporta l’acquisizione gratuita[2].

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Il silenzio assenso non opera in presenza dell’infedele rappresentazione

Il silenzio assenso non opera in presenza dell’infedele rappresentazione

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 5622, conferma un orientamento granitico secondo il quale non può operare l’istituto del silenzio – assenso in ambito edilizio quando il privato presenta consapevolmente un’errata rappresentazione dei fatti (data di realizzo): l’eventuale pretesa sanatoria per silentium non trova cittadinanza, ben potendo (senza limitazioni) l’Amministrazione operare d’ufficio l’annullamento e i poteri sanzionatori del ripristino dei luoghi.

È noto che in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, ben potendo l’Amministrazione operare alla rimozione dell’abuso anche a distanza di tempo[1], donde l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, in linea con la natura afflittiva della sanzione, comporta l’acquisizione gratuita[2].

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La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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Le legittime pretese del confinante controinteressato

Le legittime pretese del confinante controinteressato

La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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La sez. II Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 4 giugno 2025, n. 1941 (Estensore Rossetti), viene confermato che il requisito della “vicinitas” assume una valenza significativa nel legittimare l’accesso documentale, senza ulteriore indugio.

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Il diritto di accesso qualificato del confinante

Il diritto di accesso qualificato del confinante

La sez. II Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 4 giugno 2025, n. 1941 (Estensore Rossetti), viene confermato che il requisito della “vicinitas” assume una valenza significativa nel legittimare l’accesso documentale, senza ulteriore indugio.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.

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L’overtourism sulle scelte decisionali

L’overtourism sulle scelte decisionali

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.

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È noto che nella determinazione del contenuto di uno strumento urbanistico generale l’Amministrazione gode di ampi margini di prospettiva politica, dove la motivazione è ricavabile dai criteri tecnico – discrezionali presenti nei documenti, nella piena consapevolezza che le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà[1].

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Aspetti coesistenti nell’ordine di demolizione e in una convenzione urbanistica scaduta

Aspetti coesistenti nell’ordine di demolizione e in una convenzione urbanistica scaduta

È noto che nella determinazione del contenuto di uno strumento urbanistico generale l’Amministrazione gode di ampi margini di prospettiva politica, dove la motivazione è ricavabile dai criteri tecnico – discrezionali presenti nei documenti, nella piena consapevolezza che le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà[1].

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