«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

PadovaLa trasparenza dell’agire pubblico è assicurata da un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un componente che si trovi in conflitto di interessi.

Ciò posto, con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, la prima sezione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglie un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario dovuto alla presenza di un legame “stretto” (lunga e costante collaborazione in studi e ricerche) tra un candidato e un componente della Commissione d’esame.

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Commissioni concorso e conflitto di interessi

Commissioni concorso e conflitto di interessi

PadovaLa trasparenza dell’agire pubblico è assicurata da un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un componente che si trovi in conflitto di interessi.

Ciò posto, con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, la prima sezione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglie un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario dovuto alla presenza di un legame “stretto” (lunga e costante collaborazione in studi e ricerche) tra un candidato e un componente della Commissione d’esame.

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Il conflitto di interessi di norma si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, già stabilito con l’art. 290 T.U.L.C.P. 1915, va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

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Conflitto di interessi e responsabile del procedimento

Il conflitto di interessi di norma si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, già stabilito con l’art. 290 T.U.L.C.P. 1915, va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

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