«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 1° luglio 2025, n. 5681, interviene per definire l’attività della PA nel definire i confini territoriali, un potere accertativo che non si estende alle verifiche delle modifiche circoscrizionali, trattandosi di un’azione di natura ricognitoria dell’esistente, senza alcun effetto innovativo.

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I confini territoriali degli Enti Locali

I confini territoriali degli Enti Locali

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 1° luglio 2025, n. 5681, interviene per definire l’attività della PA nel definire i confini territoriali, un potere accertativo che non si estende alle verifiche delle modifiche circoscrizionali, trattandosi di un’azione di natura ricognitoria dell’esistente, senza alcun effetto innovativo.

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La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 778 (Est. Tallaro), conferma i limiti esterni del giudice amministrativo nel sindacare la localizzazione di un’opera pubblica, non potendo intervenire sulla scelta, sovrapponendosi alla valutazione della graduazione del merito (già motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico con l’esercizio della discrezionalità tecnica)[1], quanto le sole eccezioni (vizi) della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.

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Localizzazione di un’opera pubblica e sindacato del giudice amministrativo

Localizzazione di un’opera pubblica e sindacato del giudice amministrativo

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 778 (Est. Tallaro), conferma i limiti esterni del giudice amministrativo nel sindacare la localizzazione di un’opera pubblica, non potendo intervenire sulla scelta, sovrapponendosi alla valutazione della graduazione del merito (già motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico con l’esercizio della discrezionalità tecnica)[1], quanto le sole eccezioni (vizi) della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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In linea generale, le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di un dipendente pubblico in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, esige da una parte, la verifica della congruità della spesa e il “gradimento” del legale, dall’altra parte, dovrà essere accertato (una concreta valutazione) la diretta connessione tra fatto e assolvimento della funzione.

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Diniego del rimborso spese legali in presenza del conflitto di interessi

Diniego del rimborso spese legali in presenza del conflitto di interessi

In linea generale, le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di un dipendente pubblico in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, esige da una parte, la verifica della congruità della spesa e il “gradimento” del legale, dall’altra parte, dovrà essere accertato (una concreta valutazione) la diretta connessione tra fatto e assolvimento della funzione.

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