«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. terza del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5089, interviene sulle modalità di revisione prezzi del precedente (precedente) Codice dei contratti, offrendo spunti di interesse sulle modalità di rinegoziazione, dove l’effettuazione di miglioramenti sul prezzo – per la prosecuzione del rapporto – si inquadra all’interno del complessivo valore negoziale, che vengono ad essere riviste ogni volta che il rapporto continua, non in termini di proroga ma di rinnovo delle condizioni rispetto a quelle originarie, incidenti sulla revisione prezzi (neutralizzandola, in parte)[1].

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Revisione prezzi e rinegoziazione

Revisione prezzi e rinegoziazione

La sez. terza del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5089, interviene sulle modalità di revisione prezzi del precedente (precedente) Codice dei contratti, offrendo spunti di interesse sulle modalità di rinegoziazione, dove l’effettuazione di miglioramenti sul prezzo – per la prosecuzione del rapporto – si inquadra all’interno del complessivo valore negoziale, che vengono ad essere riviste ogni volta che il rapporto continua, non in termini di proroga ma di rinnovo delle condizioni rispetto a quelle originarie, incidenti sulla revisione prezzi (neutralizzandola, in parte)[1].

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La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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