«Libero Pensatore» (sempre)
  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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Annullamento d’ufficio e super principi

Annullamento d’ufficio e super principi
  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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La sez. I del TAR Molise, con sentenza 5 marzo 2026 n. 93, interviene su una ipotesi di autotutela doverosa a fronte da una parte, del rifiuto di stipulazione del contratto, da parte dell’operatore economico, in mancanza della revisione prezzi da parte della stazione appaltante (ovvero una modificazione delle condizioni di gara), dall’altra parte, dell’impellente necessità di disporre la consegna d’urgenza dei lavori pena la perdita di un finanziamento statale.

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Revisione prezzi prima della stipulazione del contratto

Revisione prezzi prima della stipulazione del contratto

La sez. I del TAR Molise, con sentenza 5 marzo 2026 n. 93, interviene su una ipotesi di autotutela doverosa a fronte da una parte, del rifiuto di stipulazione del contratto, da parte dell’operatore economico, in mancanza della revisione prezzi da parte della stazione appaltante (ovvero una modificazione delle condizioni di gara), dall’altra parte, dell’impellente necessità di disporre la consegna d’urgenza dei lavori pena la perdita di un finanziamento statale.

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  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo

La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo
  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Motivazione per tutti gli affidamenti

Non può mancare in questa prospettiva l’obbligo di motivare (ex art. 3 della legge n. 241/1990) le proprie determinazioni, le scelte compiute rendendo conto del processo decisionale, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, motivazione (anche sintetica per gli affidamenti diretti) che deve trovare una propria coerenza con l’istruttoria, dimostrando che i criteri di scelta reggono su determinati presupposti da elencare “in chiaro” nel testo redazionale della determinazione a contrarre o dell’atto ad essa equivalente, al fine di assicurare la massima trasparenza, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione [41].

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La motivazione negli affidamenti

La motivazione negli affidamenti

Motivazione per tutti gli affidamenti

Non può mancare in questa prospettiva l’obbligo di motivare (ex art. 3 della legge n. 241/1990) le proprie determinazioni, le scelte compiute rendendo conto del processo decisionale, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, motivazione (anche sintetica per gli affidamenti diretti) che deve trovare una propria coerenza con l’istruttoria, dimostrando che i criteri di scelta reggono su determinati presupposti da elencare “in chiaro” nel testo redazionale della determinazione a contrarre o dell’atto ad essa equivalente, al fine di assicurare la massima trasparenza, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione [41].

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