«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Una questione di quorum strutturale o funzionale

Una questione di quorum strutturale o funzionale

La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Il T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza 2 aprile 2019, n. 209, interviene per confermare i diritti del consigliere comunale a fronte (si ipotizza solo) del venire meno delle proprie prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico.

Il caso vede dei consiglieri comunali di minoranza che impugnano alcune deliberazioni di natura finanziaria che garantiscono la funzionalità e la tenuta dell’Ente (ex artt. 175, comma 5 e 8, 193 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL):

  • delibera di Consiglio Comunale, relativa all’assestamento generale del bilancio di esercizio;
  • delibera della Giunta Municipale, con la quale fu approvata una variazione urgente al bilancio dell’ente, e la successiva deliberazione dell’organo consiliare di ratifica.

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Legittimazione dei consiglieri comunali a tutela dei propri diritti

Legittimazione dei consiglieri comunali a tutela dei propri diritti

Il T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza 2 aprile 2019, n. 209, interviene per confermare i diritti del consigliere comunale a fronte (si ipotizza solo) del venire meno delle proprie prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico.

Il caso vede dei consiglieri comunali di minoranza che impugnano alcune deliberazioni di natura finanziaria che garantiscono la funzionalità e la tenuta dell’Ente (ex artt. 175, comma 5 e 8, 193 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL):

  • delibera di Consiglio Comunale, relativa all’assestamento generale del bilancio di esercizio;
  • delibera della Giunta Municipale, con la quale fu approvata una variazione urgente al bilancio dell’ente, e la successiva deliberazione dell’organo consiliare di ratifica.

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La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

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Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

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La quinta sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1567 del 7 marzo 2019 conferma i poteri del sindaco in materia di orario di apertura dei negozi commerciali, riformando il pronunciamento di primo grado.

Alcuni operatori economici ricorrevano al giudice di prime cure avverso ad un’ordinanza sindacale recante una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale.

Il Tribunale accoglieva il ricorso ravvisando l’illegittimità dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (ex articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000), seguiva appello dell’Amministrazione civica che in punto di diritto, al contrario, ribadiva che l’ordinanza impugnata in primo grado si qualificava come atto di natura ordinaria volto a disciplinare gli orari di apertura degli esercizi ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del TUEL che testualmente prevede che il Sindaco

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Orario di apertura dei negozi e potere sindacale

Orario di apertura dei negozi e potere sindacale

La quinta sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1567 del 7 marzo 2019 conferma i poteri del sindaco in materia di orario di apertura dei negozi commerciali, riformando il pronunciamento di primo grado.

Alcuni operatori economici ricorrevano al giudice di prime cure avverso ad un’ordinanza sindacale recante una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale.

Il Tribunale accoglieva il ricorso ravvisando l’illegittimità dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (ex articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000), seguiva appello dell’Amministrazione civica che in punto di diritto, al contrario, ribadiva che l’ordinanza impugnata in primo grado si qualificava come atto di natura ordinaria volto a disciplinare gli orari di apertura degli esercizi ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del TUEL che testualmente prevede che il Sindaco

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La seconda sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 153, interviene per definire la legittimazione processuale dei consiglieri comunali in relazione alle attività inerenti la funzione pubblica esercitata, con riferimento specifico agli atti adottati dal Consiglio comunale: sussiste solo per la violazione delle prerogative inerenti lo status.

Il fatto nella sua essenzialità: un consigliere comunale di minoranza impugna la deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del territorio, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Nel ricorso viene contestata la deliberazione di adozione del P.G.T., in quanto avrebbe partecipato alla relativa seduta consiliare ed espresso il proprio voto favorevole anche un altro consigliere comunale, che avrebbe dovuto astenersi in ragione della sua posizione di conflitto di interessi

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Legittimazione attiva dei consiglieri comunali sugli atti del Consiglio comunale

Legittimazione attiva dei consiglieri comunali sugli atti del Consiglio comunale

La seconda sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 153, interviene per definire la legittimazione processuale dei consiglieri comunali in relazione alle attività inerenti la funzione pubblica esercitata, con riferimento specifico agli atti adottati dal Consiglio comunale: sussiste solo per la violazione delle prerogative inerenti lo status.

Il fatto nella sua essenzialità: un consigliere comunale di minoranza impugna la deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del territorio, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Nel ricorso viene contestata la deliberazione di adozione del P.G.T., in quanto avrebbe partecipato alla relativa seduta consiliare ed espresso il proprio voto favorevole anche un altro consigliere comunale, che avrebbe dovuto astenersi in ragione della sua posizione di conflitto di interessi

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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