«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 marzo 2023 n. 2728, interviene per chiarire le facoltà dell’Amministrazione nell’individuazione del contraente in via autonoma rispetto alla successiva fase di verifica dei prezzi stabiliti da Consip: nessun obbligo di comparazione ex post in presenza di una valutazione ex ante sulla funzionalità alle esigenze della PA di quanto offerto nelle convenzioni Consip.

Fatti

I fatti, nella loro essenzialità, afferiscono all’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara per «l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale» e all’autorizzazione in deroga rispetto alle convenzioni Consip: nello specifico l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della PA di aderire alla convenzione stipulata dalla ricorrente con Consip S.p.a.[1], conseguente condanna della stessa a disporre il subentro nel servizio, eventualmente previa declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato.

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Gara in autonomia rispetto alle convenzioni Consip

Gara in autonomia rispetto alle convenzioni Consip

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 marzo 2023 n. 2728, interviene per chiarire le facoltà dell’Amministrazione nell’individuazione del contraente in via autonoma rispetto alla successiva fase di verifica dei prezzi stabiliti da Consip: nessun obbligo di comparazione ex post in presenza di una valutazione ex ante sulla funzionalità alle esigenze della PA di quanto offerto nelle convenzioni Consip.

Fatti

I fatti, nella loro essenzialità, afferiscono all’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara per «l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale» e all’autorizzazione in deroga rispetto alle convenzioni Consip: nello specifico l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della PA di aderire alla convenzione stipulata dalla ricorrente con Consip S.p.a.[1], conseguente condanna della stessa a disporre il subentro nel servizio, eventualmente previa declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato.

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La sez. II del TAR Sardegna, con sentenza 31 ottobre 2022 n. 730, conferma un orientamento secondo il quale l’Amministrazione – in una procedura di partenariato pubblico privato – ha sempre la possibilità di riservarsi il ritiro dalla precedente manifestazione di adesione alla proposta del privato, dovendo diversamente aggiudicare l’affidamento una volta avviata la procedura.

La scelta del metodo di gara

Occorre rilevare che il project financing, di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, riguarda essenzialmente la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e comunque la materia delle concessioni[1], dove l’utilizzo per altri generi di gara (rectius contenuto negoziale) potrebbe indurre a qualche riflessione dell’extraneus nel processo decisionale di scelta, sia della procedura che dell’interesse pubblico (come si avrà modo di riferire al termine).

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Le facoltà della PA nella finanza di progetto

Le facoltà della PA nella finanza di progetto

La sez. II del TAR Sardegna, con sentenza 31 ottobre 2022 n. 730, conferma un orientamento secondo il quale l’Amministrazione – in una procedura di partenariato pubblico privato – ha sempre la possibilità di riservarsi il ritiro dalla precedente manifestazione di adesione alla proposta del privato, dovendo diversamente aggiudicare l’affidamento una volta avviata la procedura.

La scelta del metodo di gara

Occorre rilevare che il project financing, di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, riguarda essenzialmente la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e comunque la materia delle concessioni[1], dove l’utilizzo per altri generi di gara (rectius contenuto negoziale) potrebbe indurre a qualche riflessione dell’extraneus nel processo decisionale di scelta, sia della procedura che dell’interesse pubblico (come si avrà modo di riferire al termine).

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 settembre 2022 n. 7794, afferma la possibilità di rendere inapplicabile il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, ex comma 1, dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, quando non vi sia continuità tra le prestazioni contrattuali.

La rotazione e i limiti

Il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata[1] e mira a evitare il crearsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo alla PA di cambiare per ottenere un miglior servizio[2].

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La rotazione possibile

La rotazione possibile

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 settembre 2022 n. 7794, afferma la possibilità di rendere inapplicabile il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, ex comma 1, dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, quando non vi sia continuità tra le prestazioni contrattuali.

La rotazione e i limiti

Il principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata[1] e mira a evitare il crearsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo alla PA di cambiare per ottenere un miglior servizio[2].

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