«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giur. Veneto, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento (a scadenza annuale), rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria[1].

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Rendicontazione illecita di contributi pubblici e responsabilità erariale

Rendicontazione illecita di contributi pubblici e responsabilità erariale

La sez. giur. Veneto, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento (a scadenza annuale), rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria[1].

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3950 (Est. Fantini), conferma l’insanabilità della errata autenticazione (alias mancata) della sottoscrizione di accettazione alla carica di consigliere comunale: non opera il soccorso istruttorio, prevalendo il principio di autoresponsabilità.

Fatti

L’appellante impugna il giudicato di prime cure che ha respinto il ricorso per l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

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Errata accettazione della candidatura a consigliere comunale

Errata accettazione della candidatura a consigliere comunale

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3950 (Est. Fantini), conferma l’insanabilità della errata autenticazione (alias mancata) della sottoscrizione di accettazione alla carica di consigliere comunale: non opera il soccorso istruttorio, prevalendo il principio di autoresponsabilità.

Fatti

L’appellante impugna il giudicato di prime cure che ha respinto il ricorso per l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

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La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

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Onere motivazionale rafforzato prima di una bocciatura

Onere motivazionale rafforzato prima di una bocciatura

La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

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Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.

L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).

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Le nomine difficili (annullate e riconfermate): serve una motivazione rafforzata

Le nomine difficili (annullate e riconfermate): serve una motivazione rafforzata

Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.

L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).

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