«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4036 (Est. Santini), nell’affrontare una procedura di gara (esclusione di un operatore economico), pur ritenendo legittima una revoca degli atti di aggiudicazione, per sopravvenuta mancata copertura della spesa, questo non impedisce di affermare la violazione delle regole di correttezza e buona fede, alla base della responsabilità precontrattuale della PA[1].

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Responsabilità precontrattuale della PA

Responsabilità precontrattuale della PA

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4036 (Est. Santini), nell’affrontare una procedura di gara (esclusione di un operatore economico), pur ritenendo legittima una revoca degli atti di aggiudicazione, per sopravvenuta mancata copertura della spesa, questo non impedisce di affermare la violazione delle regole di correttezza e buona fede, alla base della responsabilità precontrattuale della PA[1].

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La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 11814, definisce la giurisdizione ordinaria in tema di controversie sulla permanenza a membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) di un soggetto che ha perso la titolarità, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: cessazione della carica di un organo elettivo al venire meno dell’appartenenza all’ordine giudiziario.

Il caso riguarda una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (organo di rilievo costituzionale, rientrante tra quegli organi previsti dalla Costituzione, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni; sono anche detti organi ausiliari non partecipando direttamente alle finalità perseguite dallo Stato) adottata di approvazione della proposta della

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Permanenza dei requisiti per ricoprire una carica elettiva: la pretesa assume una consistenza di diritto soggettivo di competenza del G.O.

Permanenza dei requisiti per ricoprire una carica elettiva: la pretesa assume una consistenza di diritto soggettivo di competenza del G.O.

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 11814, definisce la giurisdizione ordinaria in tema di controversie sulla permanenza a membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) di un soggetto che ha perso la titolarità, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: cessazione della carica di un organo elettivo al venire meno dell’appartenenza all’ordine giudiziario.

Il caso riguarda una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (organo di rilievo costituzionale, rientrante tra quegli organi previsti dalla Costituzione, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni; sono anche detti organi ausiliari non partecipando direttamente alle finalità perseguite dallo Stato) adottata di approvazione della proposta della

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