«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 245 (estensore Molinaro) rende chiarezza da una parte, ai presupposti per l’esercizio del potere sindacale (c.d. extra ordinem) eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine, dall’altra parte, sull’onere a carico dei privati di manutentare i tratti di strada privata (vicinale o poderale o di bonifica) su cui grava un uso pubblico.

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L’ordinanza sindacale sulle strade vicinali e gli oneri manutentivi

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 245 (estensore Molinaro) rende chiarezza da una parte, ai presupposti per l’esercizio del potere sindacale (c.d. extra ordinem) eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine, dall’altra parte, sull’onere a carico dei privati di manutentare i tratti di strada privata (vicinale o poderale o di bonifica) su cui grava un uso pubblico.

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È noto, quanto elementare, che a tutela delle obbligazioni negoziali, la PA richieda una garanzia in grado di assecondare le richieste contenute nel contratto, qualora la parte non intenda dare esecuzione, o solo parzialmente, ai propri doveri: «il contratto ha forza di legge tra le parti», ex art. 1372, Efficacia del contratto, cod. civ., sicché la presenza di una fideiussione soccorre alle mancanze dell’obbligato principale: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», (ex art. 1936 cod. civ.).

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La scelta delle garanzie nei rapporti convenzionali di natura urbanistica

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È noto, quanto elementare, che a tutela delle obbligazioni negoziali, la PA richieda una garanzia in grado di assecondare le richieste contenute nel contratto, qualora la parte non intenda dare esecuzione, o solo parzialmente, ai propri doveri: «il contratto ha forza di legge tra le parti», ex art. 1372, Efficacia del contratto, cod. civ., sicché la presenza di una fideiussione soccorre alle mancanze dell’obbligato principale: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», (ex art. 1936 cod. civ.).

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