«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 6 ottobre 2025 n. 3132 chiarisce che la competenza nella valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta di finanza di progetto, ovvero la verifica dell’interesse pubblico, appartiene all’organo esecutivo del Comune: la giunta comunale, titolare di potere in via residuale (e a chiusura del sistema) quando nessun altro organo o ufficio è titolare della funzione attribuita dalla legge (ex art. 97 Cost., c.d. riserva di competenza, principio di legalità se non c’è legge non c’è potere, eroso dalla delegificazione, c.d. soft law).

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La competenza e azioni nell’approvazione del project financing

La competenza e azioni nell’approvazione del project financing

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 6 ottobre 2025 n. 3132 chiarisce che la competenza nella valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta di finanza di progetto, ovvero la verifica dell’interesse pubblico, appartiene all’organo esecutivo del Comune: la giunta comunale, titolare di potere in via residuale (e a chiusura del sistema) quando nessun altro organo o ufficio è titolare della funzione attribuita dalla legge (ex art. 97 Cost., c.d. riserva di competenza, principio di legalità se non c’è legge non c’è potere, eroso dalla delegificazione, c.d. soft law).

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La sez. IV Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 23 aprile 2025, n. 889 (Est. Stefanelli), chiarisce la distinzione tra revisione prezzi e rinegoziazione, a fronte di un contratto che ha allungato il periodo di durata e non una semplice proroga tecnica, rilevando (di conseguenza) la legittimità di un diniego ove la rinegoziazione include (già) la revisione del prezzo (ovvero, non può essere rinegoziato ulteriormente)[1].

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Revisione o rinegoziazione del prezzo

Revisione o rinegoziazione del prezzo

La sez. IV Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 23 aprile 2025, n. 889 (Est. Stefanelli), chiarisce la distinzione tra revisione prezzi e rinegoziazione, a fronte di un contratto che ha allungato il periodo di durata e non una semplice proroga tecnica, rilevando (di conseguenza) la legittimità di un diniego ove la rinegoziazione include (già) la revisione del prezzo (ovvero, non può essere rinegoziato ulteriormente)[1].

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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