«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’Amministrazione pubblica, negli appalti segretati (intercettazioni telefoniche), ha ampi margini di discrezionalità nel valutare le singole offerte, con lo scopo di accertare nel concreto ed effettivamente l’affidabilità dell’offerente, specie quando l’interesse sotteso è rilevante sotto i profili della sicurezza dei dati sensibili trattati e raccolti.

La prima sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2408 del 26 ottobre 2018, si pronuncia sulla legittima esclusione di un operatore economico fondata sull’esiguo fatturato che non consente una sicura identificazione del titolare effettivo.

Il ricorso contro il provvedimento di rigetto della Procura della Repubblica, sull’istanza della ditta di accreditamento per la fornitura del servizio intercettazioni telefoniche – telematiche – ambientali, si incentra sui requisiti di ammissione della lex specialis:

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La fiducia nell’operatore economico non può prescindere dalla dimensione organizzativa, specie nelle intercettazioni telefoniche

La fiducia nell’operatore economico non può prescindere dalla dimensione organizzativa, specie nelle intercettazioni telefoniche

L’Amministrazione pubblica, negli appalti segretati (intercettazioni telefoniche), ha ampi margini di discrezionalità nel valutare le singole offerte, con lo scopo di accertare nel concreto ed effettivamente l’affidabilità dell’offerente, specie quando l’interesse sotteso è rilevante sotto i profili della sicurezza dei dati sensibili trattati e raccolti.

La prima sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2408 del 26 ottobre 2018, si pronuncia sulla legittima esclusione di un operatore economico fondata sull’esiguo fatturato che non consente una sicura identificazione del titolare effettivo.

Il ricorso contro il provvedimento di rigetto della Procura della Repubblica, sull’istanza della ditta di accreditamento per la fornitura del servizio intercettazioni telefoniche – telematiche – ambientali, si incentra sui requisiti di ammissione della lex specialis:

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