«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Va premesso che le condizioni di ammissibilità, dell’intervento nel giudizio amministrativo per la tutela del territorio e dell’ambiente, da parte di un terzo (associazione) va compiuta avendo riguardo alla posizione assunta nel sistema ordinamentale, dovendo dimostrare in via immediata il perimetro delle finalità statutarie, nel senso della produzione di effetti del provvedimento impugnato (ex art. 21 bis della Legge n. 241/1990) lesivi dello scopo istituzionale, e non nella mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati[1].

In termini diversi, l’interesse tutelato con l’intervento in giudizio deve essere comune a tutti gli associati e non siano configurabili conflitti interni che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio: la legittimazione attiva di singole associazioni o comitati, pur riconosciuta la legittimazione processuale “speciale” alle sole associazioni riconosciute, ex art. 310 D.Lgs. n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»[2] e art. 139 D.Lgs. n. 206/2005, ha, tuttavia, riconosciuto la legittimazione attiva

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Tutela del territorio e dell’ambiente, legittimazione ad agire e criterio della vicinitas

Tutela del territorio e dell’ambiente, legittimazione ad agire e criterio della vicinitas

Va premesso che le condizioni di ammissibilità, dell’intervento nel giudizio amministrativo per la tutela del territorio e dell’ambiente, da parte di un terzo (associazione) va compiuta avendo riguardo alla posizione assunta nel sistema ordinamentale, dovendo dimostrare in via immediata il perimetro delle finalità statutarie, nel senso della produzione di effetti del provvedimento impugnato (ex art. 21 bis della Legge n. 241/1990) lesivi dello scopo istituzionale, e non nella mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati[1].

In termini diversi, l’interesse tutelato con l’intervento in giudizio deve essere comune a tutti gli associati e non siano configurabili conflitti interni che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio: la legittimazione attiva di singole associazioni o comitati, pur riconosciuta la legittimazione processuale “speciale” alle sole associazioni riconosciute, ex art. 310 D.Lgs. n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»[2] e art. 139 D.Lgs. n. 206/2005, ha, tuttavia, riconosciuto la legittimazione attiva

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In via generale, spetta il risarcimento danni all’operatore economico che viene illegittimamente escluso da una procedura di gara (c.d. perdita di chance)[1], qualora dimostri (fornisca prova), anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto[2].

Inoltre, l’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale (c.d. danno curriculare), da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare[3].

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Azioni di risarcimento danni (in sede civile) nei confronti della P.A.

Azioni di risarcimento danni (in sede civile) nei confronti della P.A.

In via generale, spetta il risarcimento danni all’operatore economico che viene illegittimamente escluso da una procedura di gara (c.d. perdita di chance)[1], qualora dimostri (fornisca prova), anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto[2].

Inoltre, l’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale (c.d. danno curriculare), da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare[3].

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