«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 18 agosto 2025, n. 1418, segna i confini del diritto di accesso difensivo[1], propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), dove la reiterazione di richieste generiche (ossia, emulative)[2], in un arco temporale definito (limitato), si configura come “abuso del diritto”, mancando quell’interesse qualificato (c.d. interesse a ricorrere) strumentale alla tutela, violando al contempo i principi di buona fede con istanze volutamente non orientate allo scopo[3].

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Abuso del diritto di accesso difensivo ai dati e documenti amministrativi

Abuso del diritto di accesso difensivo ai dati e documenti amministrativi

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 18 agosto 2025, n. 1418, segna i confini del diritto di accesso difensivo[1], propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), dove la reiterazione di richieste generiche (ossia, emulative)[2], in un arco temporale definito (limitato), si configura come “abuso del diritto”, mancando quell’interesse qualificato (c.d. interesse a ricorrere) strumentale alla tutela, violando al contempo i principi di buona fede con istanze volutamente non orientate allo scopo[3].

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La fascia tricolore: più di un simbolo

La fascia tricolore: più di un simbolo

Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 giugno 2025 n. 5289, delimita i limiti esterni delle società partecipate, quelle a doppio oggetto, con vincoli più restrittivi delle società in house, per tutelare la concorrenza tra imprese private (il c.d. leveling the playing field)[1], le quali possono operare all’interno delle attività affidate dai soci non potendo entrare nel libero mercato, avendo vincoli di scopo invalicabili: la società mista, pubblico frazionato al 51% (incapace da solo di controllare la società, ex art. 2359 c.c.) e privato, non può concorrere a gare bandite da Enti non soci.

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Società pubblica e vincolo di scopo

Società pubblica e vincolo di scopo

La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 giugno 2025 n. 5289, delimita i limiti esterni delle società partecipate, quelle a doppio oggetto, con vincoli più restrittivi delle società in house, per tutelare la concorrenza tra imprese private (il c.d. leveling the playing field)[1], le quali possono operare all’interno delle attività affidate dai soci non potendo entrare nel libero mercato, avendo vincoli di scopo invalicabili: la società mista, pubblico frazionato al 51% (incapace da solo di controllare la società, ex art. 2359 c.c.) e privato, non può concorrere a gare bandite da Enti non soci.

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La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.

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Cittadinanza e integrazione ai valori costituzionali

Cittadinanza e integrazione ai valori costituzionali

La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.

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In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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