«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 25 marzo 2024, ha approvato lo schema del decreto legislativo di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, dove alla lettera b), del primo comma, dell’art. 1, Oggetto e procedimento, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, in relazione «alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza»[1]

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Test d’ingresso in Magistratura

Test d’ingresso in Magistratura

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 25 marzo 2024, ha approvato lo schema del decreto legislativo di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, dove alla lettera b), del primo comma, dell’art. 1, Oggetto e procedimento, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, in relazione «alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza»[1]

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Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.

L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).

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Le nomine difficili (annullate e riconfermate): serve una motivazione rafforzata

Le nomine difficili (annullate e riconfermate): serve una motivazione rafforzata

Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.

L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 215 del 7 gennaio 2021, conferma un orientamento sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia sulla decadenza della nomina ricoperta al Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), quando il suddetto rapporto costituiva un requisito per l’elezione e la sua permanenza in carica.

L’appellante riferiva di essere stato eletto Consigliere del CSM, primo nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo nell’organico della Magistratura, a seguito del compimento del settantesimo anno veniva collocato obbligatoriamente a riposo, con l’anticipata cessazione della carica rispetto alla durata ordinaria e la sua sostituzione con altro soggetto “togato.

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La giurisdizione ordinaria per la perdita della carica elettiva (al CSM)

La giurisdizione ordinaria per la perdita della carica elettiva (al CSM)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 215 del 7 gennaio 2021, conferma un orientamento sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia sulla decadenza della nomina ricoperta al Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), quando il suddetto rapporto costituiva un requisito per l’elezione e la sua permanenza in carica.

L’appellante riferiva di essere stato eletto Consigliere del CSM, primo nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo nell’organico della Magistratura, a seguito del compimento del settantesimo anno veniva collocato obbligatoriamente a riposo, con l’anticipata cessazione della carica rispetto alla durata ordinaria e la sua sostituzione con altro soggetto “togato.

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