«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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I malori da vaccini: una cruda verità

I malori da vaccini: una cruda verità

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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La sez. seconda Cagliari del T.A.R. Sardegna, con la sentenza 17 luglio 2019, n. 654, interviene nel definire i contorni dell’azione amministrativa (il c.d. uso della discrezionalità) con riferimento all’espletamento di una procedura concorsuale per l’assunzione di personale dipendente, e dell’utilizzo della relativa graduatoria.

Va rammentato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. TUPI), la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo[1], e allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (come nel caso di specie)[2].

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L’incerto (non) scorrimento di una graduatoria concorsuale valida

L’incerto (non) scorrimento di una graduatoria concorsuale valida

La sez. seconda Cagliari del T.A.R. Sardegna, con la sentenza 17 luglio 2019, n. 654, interviene nel definire i contorni dell’azione amministrativa (il c.d. uso della discrezionalità) con riferimento all’espletamento di una procedura concorsuale per l’assunzione di personale dipendente, e dell’utilizzo della relativa graduatoria.

Va rammentato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. TUPI), la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo[1], e allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (come nel caso di specie)[2].

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La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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