«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

È noto che le attività promozionali, anche culturali e musicali, vanno assegnate con una procedura concorsuale, nei limiti delle procedure sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lettera a) e successive lettere previa consultazione del D.Lgs. n. 50/2016, rilevando (al di là della possibilità di affidamenti diretti) che la consultazione di più operatori economici costituisce una regola di “buona amministrazione” (c.d. best practice), poiché oltre ad evitare arbitrarietà dell’affidamento (sia pure contemperato dalla rotazione) permette un confronto tra più proposte/soluzioni e prezzi, in funzione di un principio di economicità, ex art. 1 della Legge n. 241/1990.

Già la terza sezione Lecce del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 dicembre 2018, n. 1834, affermò la piena legittimità di un affidamento diretto a seguito di una manifestazione di interesse (avviso pubblico), indetta da un’Amministrazione locale per individuare un soggetto organizzatore di eventi estivi, indicando la bontà della decisione a seguito di un’effettiva – reale fase di pubblicità (alias concorrenza e principio del favor partecipationis).

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Eventi o manifestazioni culturali, museali, musicali, estive e concorrenza

Eventi o manifestazioni culturali, museali, musicali, estive e concorrenza

È noto che le attività promozionali, anche culturali e musicali, vanno assegnate con una procedura concorsuale, nei limiti delle procedure sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lettera a) e successive lettere previa consultazione del D.Lgs. n. 50/2016, rilevando (al di là della possibilità di affidamenti diretti) che la consultazione di più operatori economici costituisce una regola di “buona amministrazione” (c.d. best practice), poiché oltre ad evitare arbitrarietà dell’affidamento (sia pure contemperato dalla rotazione) permette un confronto tra più proposte/soluzioni e prezzi, in funzione di un principio di economicità, ex art. 1 della Legge n. 241/1990.

Già la terza sezione Lecce del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 dicembre 2018, n. 1834, affermò la piena legittimità di un affidamento diretto a seguito di una manifestazione di interesse (avviso pubblico), indetta da un’Amministrazione locale per individuare un soggetto organizzatore di eventi estivi, indicando la bontà della decisione a seguito di un’effettiva – reale fase di pubblicità (alias concorrenza e principio del favor partecipationis).

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Può accadere che vengano segnalate all’Amministrazione civica situazioni di grave degrado urbano, con l’occupazione (o meno) di beni fatiscenti, privi di ogni standard igienico – sanitario e di sicurezza, in evidente violazione delle specifiche prescrizioni edilizie per l’abitabilità, ovvero la dichiarazione di agibilità, funzionali alla fruibilità degli immobili per un determinato uso: «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata», ex comma 1, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Invero, il certificato di agibilità/segnalazione certificata dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, avendo valutato l’intera situazione sotto molteplici profili e presupposti di conformità urbanistico-edilizia dei beni: in caso di accertata carenza di tali requisiti segue l’intervento sospensivo e/o inibitorio e/o sanzionatorio dell’Autorità civica[1].

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Appunti sul potere di ordinanza sindacale di sgombero di un bene (privato) in grave stato di abbandono e malsano

Appunti sul potere di ordinanza sindacale di sgombero di un bene (privato) in grave stato di abbandono e malsano

Può accadere che vengano segnalate all’Amministrazione civica situazioni di grave degrado urbano, con l’occupazione (o meno) di beni fatiscenti, privi di ogni standard igienico – sanitario e di sicurezza, in evidente violazione delle specifiche prescrizioni edilizie per l’abitabilità, ovvero la dichiarazione di agibilità, funzionali alla fruibilità degli immobili per un determinato uso: «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata», ex comma 1, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Invero, il certificato di agibilità/segnalazione certificata dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, avendo valutato l’intera situazione sotto molteplici profili e presupposti di conformità urbanistico-edilizia dei beni: in caso di accertata carenza di tali requisiti segue l’intervento sospensivo e/o inibitorio e/o sanzionatorio dell’Autorità civica[1].

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