«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. seconda Cagliari del T.A.R. Sardegna, con la sentenza 17 luglio 2019, n. 654, interviene nel definire i contorni dell’azione amministrativa (il c.d. uso della discrezionalità) con riferimento all’espletamento di una procedura concorsuale per l’assunzione di personale dipendente, e dell’utilizzo della relativa graduatoria.

Va rammentato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. TUPI), la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo[1], e allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (come nel caso di specie)[2].

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L’incerto (non) scorrimento di una graduatoria concorsuale valida

L’incerto (non) scorrimento di una graduatoria concorsuale valida

La sez. seconda Cagliari del T.A.R. Sardegna, con la sentenza 17 luglio 2019, n. 654, interviene nel definire i contorni dell’azione amministrativa (il c.d. uso della discrezionalità) con riferimento all’espletamento di una procedura concorsuale per l’assunzione di personale dipendente, e dell’utilizzo della relativa graduatoria.

Va rammentato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. TUPI), la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo[1], e allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (come nel caso di specie)[2].

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La sez. VII del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza n. 2706 del 21 maggio 2019, interviene sulla corretta determinazione dell’importo da porre a base d’asta (superiore alla soglia comunitaria di € 636.788,44) in una concessione non potendosi limitare al solo importo concessorio (inferiore alla soglia comunitaria di € 32.000).

La questione, nella sua sinteticità, riguarda l’impugnazione (di un già affidatario e unico concorrente alla gara) di un annullamento d’ufficio di una procedura di selezione del concessionario della gestione di un campo sportivo per la durata di anni quattro.

Tra i motivi del ricorso:

  • l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, in particolare, delle ragioni di interesse pubblico, l’omessa considerazione dell’affidamento del privato e la partecipazione;
  • l’aver investito ingenti risorse nelle attività preparatorie ed organizzative per la partecipazione ai vari campionati per l’anno sportivo 2018/2019, oltre a quelle destinate ai lavori di manutenzione dell’impianto.

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Determinazione del valore a base d’asta di una concessione di impianti sportivi

Determinazione del valore a base d’asta di una concessione di impianti sportivi

La sez. VII del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza n. 2706 del 21 maggio 2019, interviene sulla corretta determinazione dell’importo da porre a base d’asta (superiore alla soglia comunitaria di € 636.788,44) in una concessione non potendosi limitare al solo importo concessorio (inferiore alla soglia comunitaria di € 32.000).

La questione, nella sua sinteticità, riguarda l’impugnazione (di un già affidatario e unico concorrente alla gara) di un annullamento d’ufficio di una procedura di selezione del concessionario della gestione di un campo sportivo per la durata di anni quattro.

Tra i motivi del ricorso:

  • l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, in particolare, delle ragioni di interesse pubblico, l’omessa considerazione dell’affidamento del privato e la partecipazione;
  • l’aver investito ingenti risorse nelle attività preparatorie ed organizzative per la partecipazione ai vari campionati per l’anno sportivo 2018/2019, oltre a quelle destinate ai lavori di manutenzione dell’impianto.

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