«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La natura della concessione cimiteriale

La concessione cimiteriale è un atto amministrativo con il quale la P.A. concede ad un terzo nuove posizioni giuridiche attive (c.d. atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario)[1] che si distingue dall’autorizzazione che si limita (quest’ultima) a rimuovere un limite all’esercizio di diritti, poteri e facoltà preesistenti, differenziandosi alla radice del diritto proprio per il conferimento di nuovi diritti e potestà di cui la P.A. è titolare (per questi primi motivi non si potrebbe parlare di acquisto di un titolo di proprietà, peraltro il bene è demaniale, ex comma 2 dell’art. 824 c.c., di conseguenza inalienabili, ai sensi dell’art. 823 c.c.)[2] ma che non intende esercitare direttamente (pur mantenendone intestato il potere e la titolarità) ammettendo il soggetto «al godimento di beni della vita riservati ai pubblici poteri, non suscettibili di formare oggetto di atti di autonomia privata»[3].

Questo ultimo carattere, inserito nel codice civile dal 21 aprile 1942 (data di sua entrata in vigore) ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali e dei relativi diritti, sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto di “concessioni traslative” da parte dell’ente titolare, sicché la cessione di un diritto al sepolcro (o tumulazione), inteso tanto come diritto primario di sepolcro quanto come diritto sul manufatto, va configurata come voltura della relativa concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente Comune (non, dunque, una cessione di proprietà del privato concessionario)[4].

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Negoziabilità del sepolcro cimiteriale

Negoziabilità del sepolcro cimiteriale

La natura della concessione cimiteriale

La concessione cimiteriale è un atto amministrativo con il quale la P.A. concede ad un terzo nuove posizioni giuridiche attive (c.d. atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario)[1] che si distingue dall’autorizzazione che si limita (quest’ultima) a rimuovere un limite all’esercizio di diritti, poteri e facoltà preesistenti, differenziandosi alla radice del diritto proprio per il conferimento di nuovi diritti e potestà di cui la P.A. è titolare (per questi primi motivi non si potrebbe parlare di acquisto di un titolo di proprietà, peraltro il bene è demaniale, ex comma 2 dell’art. 824 c.c., di conseguenza inalienabili, ai sensi dell’art. 823 c.c.)[2] ma che non intende esercitare direttamente (pur mantenendone intestato il potere e la titolarità) ammettendo il soggetto «al godimento di beni della vita riservati ai pubblici poteri, non suscettibili di formare oggetto di atti di autonomia privata»[3].

Questo ultimo carattere, inserito nel codice civile dal 21 aprile 1942 (data di sua entrata in vigore) ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali e dei relativi diritti, sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto di “concessioni traslative” da parte dell’ente titolare, sicché la cessione di un diritto al sepolcro (o tumulazione), inteso tanto come diritto primario di sepolcro quanto come diritto sul manufatto, va configurata come voltura della relativa concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente Comune (non, dunque, una cessione di proprietà del privato concessionario)[4].

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La sez. quarta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3819 del 6 giugno 2019, interviene sul potere sindacale di ordinare la pulizia e disinfestazione di alcune aree urbane.

Il soggetto destinatario dell’ordinanza, gestore e concessionario di un canale demaniale (c.d. Consorzio di bonifica), impugna l’atto sindacale con il quale si intima «la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione delle cunette laterali e del solaio sovrastante tale canale, nonché la rimozione dei tubi di attingimento delle acque ivi installati abusivamente da ignoti», censurando il merito che non sarebbe riferito alla tutela della sicurezza idraulica, quanto all’abbandono incontrollato dei rifiuti, senza tralasciare che l’area interessata non è di proprietà, né sulla stessa vi è una qualche titolarità di diritti reali o custodia.

Inoltre, l’ordinanza comunale sarebbe erroneamente emessa nel perseguimento degli obiettivi di tutela sanitaria riconducibili ai poteri regolati dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

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Ordinanza ingiunzione di pulire e disinfestare i canali demaniali

Ordinanza ingiunzione di pulire e disinfestare i canali demaniali

La sez. quarta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3819 del 6 giugno 2019, interviene sul potere sindacale di ordinare la pulizia e disinfestazione di alcune aree urbane.

Il soggetto destinatario dell’ordinanza, gestore e concessionario di un canale demaniale (c.d. Consorzio di bonifica), impugna l’atto sindacale con il quale si intima «la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione delle cunette laterali e del solaio sovrastante tale canale, nonché la rimozione dei tubi di attingimento delle acque ivi installati abusivamente da ignoti», censurando il merito che non sarebbe riferito alla tutela della sicurezza idraulica, quanto all’abbandono incontrollato dei rifiuti, senza tralasciare che l’area interessata non è di proprietà, né sulla stessa vi è una qualche titolarità di diritti reali o custodia.

Inoltre, l’ordinanza comunale sarebbe erroneamente emessa nel perseguimento degli obiettivi di tutela sanitaria riconducibili ai poteri regolati dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

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