«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio: niente risoluzione ad nutum.

Il Comune dopo aver sottoscritto una convenzione, con una procedura aperta, per la concessione di punti di ristoro e relativi parchi comunali, con determina da «atto dell’avvenuta risoluzione di diritto della convenzione» (su una presunta condizione risolutiva) per una violazione di una norma regolamentare sulla gestione del verde pubblico (nel caso di specie, un uso non autorizzato), ordinando al concessionario di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi, entro un termine stabilito: seguiva ricorso.

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Revoca di una convenzione e mancata comunicazione di avvio del procedimento

Revoca di una convenzione e mancata comunicazione di avvio del procedimento

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio: niente risoluzione ad nutum.

Il Comune dopo aver sottoscritto una convenzione, con una procedura aperta, per la concessione di punti di ristoro e relativi parchi comunali, con determina da «atto dell’avvenuta risoluzione di diritto della convenzione» (su una presunta condizione risolutiva) per una violazione di una norma regolamentare sulla gestione del verde pubblico (nel caso di specie, un uso non autorizzato), ordinando al concessionario di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi, entro un termine stabilito: seguiva ricorso.

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La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 14 maggio 2020 n. 5159, interviene per confermare la piena accessibilità sulle spiagge (in aree riservate) di qualsiasi animale, precisando che un possibile divieto può essere disposto solo mediante una norma regolamentare e non con un’ordinanza sindacale.

Un’associazione di categoria del settore balneare, rappresentativa dei titolari di concessioni demaniali, impugnava un’ordinanza sindacale con la quale si statuiva il divieto di «condurre e far permanere sulle spiagge qualsiasi animale senza la regolare museruola e/o guinzaglio»,

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Piena accessibilità sulle spiagge riservate agli animali in stato di libertà

Piena accessibilità sulle spiagge riservate agli animali in stato di libertà

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 14 maggio 2020 n. 5159, interviene per confermare la piena accessibilità sulle spiagge (in aree riservate) di qualsiasi animale, precisando che un possibile divieto può essere disposto solo mediante una norma regolamentare e non con un’ordinanza sindacale.

Un’associazione di categoria del settore balneare, rappresentativa dei titolari di concessioni demaniali, impugnava un’ordinanza sindacale con la quale si statuiva il divieto di «condurre e far permanere sulle spiagge qualsiasi animale senza la regolare museruola e/o guinzaglio»,

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La quinta sez. del Consiglio Di Stato, con la sentenza 22 aprile 2020. n. 2552 (estensore Rotondano) conferma che la concessione del suolo pubblico rientra tra i poteri discrezionali della P.A. nella valutazione del migliore perseguimento dell’interesse pubblico incensurabile nel merito.

La questione viene assolta a fronte del diniego del rinnovo (per la durata di nove anni) di una concessione di suolo pubblico per un impianto di distribuzione carburanti: rinnovo concesso solo per un anno con obbligo di ripristino e bonifica dell’area interessata, a fronte di un provvedimento giuntale con il quale si manifestava una volontà di politica territoriale, massima espressione dell’Autonomia decisionale inerente lo sviluppo urbano, da una parte, l’invito del Comune di delocalizzazione dell’impianto, dall’altra parte, della volontà di qualificare l’intera area posta nel centro storico, sia sotto il profilo estetico- architettonico che della fruibilità pedonale e viaria.

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Discrezionalità nella concessione del suolo pubblico

Discrezionalità nella concessione del suolo pubblico

La quinta sez. del Consiglio Di Stato, con la sentenza 22 aprile 2020. n. 2552 (estensore Rotondano) conferma che la concessione del suolo pubblico rientra tra i poteri discrezionali della P.A. nella valutazione del migliore perseguimento dell’interesse pubblico incensurabile nel merito.

La questione viene assolta a fronte del diniego del rinnovo (per la durata di nove anni) di una concessione di suolo pubblico per un impianto di distribuzione carburanti: rinnovo concesso solo per un anno con obbligo di ripristino e bonifica dell’area interessata, a fronte di un provvedimento giuntale con il quale si manifestava una volontà di politica territoriale, massima espressione dell’Autonomia decisionale inerente lo sviluppo urbano, da una parte, l’invito del Comune di delocalizzazione dell’impianto, dall’altra parte, della volontà di qualificare l’intera area posta nel centro storico, sia sotto il profilo estetico- architettonico che della fruibilità pedonale e viaria.

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Il T.A.R. Lombardia, sez. IV Milano, con la sentenza 7 ottobre 2019, n. 2106 conferma l’esigenza cogente, di matrice comunitaria, di procedere agli affidamenti in concessione di beni pubblici di rilevanza economica[1] solo a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, ammettendo un “diritto di prelazione” in capo al precedente gestore, in relazione all’interesse dell’affidatario uscente di continuare un’attività (didattica) di rilevanza pubblica (ex art. 33 Cost., rientrante nei c.d. diritti di libertà, con il connesso principio pluralistico della libertà di scuola)[2].

Il fatto, nella sua essenzialità, vede il ricorso del recedente affidatario (impresa sociale) avverso un bando per l’assegnazione in concessione d’uso di una unità immobiliare (c.d. valorizzazione immobiliare, ex art. 58 del D.L. n. 112/200), ubicata in un edificio comunale, per attività scolastiche nel quale non si ammetteva un diritto di rinnovo a favore del ricorrente (utilizzatore per il medesimo scopo nei precedenti dodici anni, sulla base di una concessione amministrativa) ma un diritto di prelazione.

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Concessionario uscente, diritto di prelazione e clausole concorsuali nell’affidamento di beni pubblici

Concessionario uscente, diritto di prelazione e clausole concorsuali nell’affidamento di beni pubblici

Il T.A.R. Lombardia, sez. IV Milano, con la sentenza 7 ottobre 2019, n. 2106 conferma l’esigenza cogente, di matrice comunitaria, di procedere agli affidamenti in concessione di beni pubblici di rilevanza economica[1] solo a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, ammettendo un “diritto di prelazione” in capo al precedente gestore, in relazione all’interesse dell’affidatario uscente di continuare un’attività (didattica) di rilevanza pubblica (ex art. 33 Cost., rientrante nei c.d. diritti di libertà, con il connesso principio pluralistico della libertà di scuola)[2].

Il fatto, nella sua essenzialità, vede il ricorso del recedente affidatario (impresa sociale) avverso un bando per l’assegnazione in concessione d’uso di una unità immobiliare (c.d. valorizzazione immobiliare, ex art. 58 del D.L. n. 112/200), ubicata in un edificio comunale, per attività scolastiche nel quale non si ammetteva un diritto di rinnovo a favore del ricorrente (utilizzatore per il medesimo scopo nei precedenti dodici anni, sulla base di una concessione amministrativa) ma un diritto di prelazione.

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Il pronunciamento

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 settembre 2019 n. 6043, interviene per annullare un provvedimento di acquisizione gratuita al demanio marittimo di un chiosco – bar nell’errata convinzione dell’avvenuta scadenza della concessione, in realtà oggetto di richiesta di rinnovo (previsto nell’atto originario se presentato prima della scadenza, con effetti che si avrà modo di analizzare).

Le fonti di legge

In via di premessa, è noto che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (ex art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all’art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito (cd. diritto di insistenza)[1] il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione[2].

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Demanio marittimo (spiagge) e acquisizione delle opere inamovibili al termine della concessione

Demanio marittimo (spiagge) e acquisizione delle opere inamovibili al termine della concessione

Il pronunciamento

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 settembre 2019 n. 6043, interviene per annullare un provvedimento di acquisizione gratuita al demanio marittimo di un chiosco – bar nell’errata convinzione dell’avvenuta scadenza della concessione, in realtà oggetto di richiesta di rinnovo (previsto nell’atto originario se presentato prima della scadenza, con effetti che si avrà modo di analizzare).

Le fonti di legge

In via di premessa, è noto che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (ex art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all’art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito (cd. diritto di insistenza)[1] il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione[2].

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La sesta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2019 n. 5934 (estensore Caputo) definisce i poteri di tutela esecutoria dell’Amministrazione in presenza di occupazioni da terzi sine titulo quando agisca in area appartenente al patrimonio disponibile, dove l’esercizio di tale potere autoritativo non trova fondamento, dovendo ricorrere alle comuni azioni possessorie o della rei vindicatio civilistica.

È noto che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., e, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità del bene per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio di cui all’art. 823 c.c.[1].

Il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), legittima la P.A. ad esercitare la tutela possessoria in presenza dell’apposizione di limiti od occupazioni da parte del privato: il potere esercitato attraverso l’ordinanza di sgombero non è riducibile all’azione possessoria privatistica (ex artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma è correlato alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause[2].

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Niente tutela esecutoria (ordinanza di sgombero) sul patrimonio disponibile

Niente tutela esecutoria (ordinanza di sgombero) sul patrimonio disponibile

La sesta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2019 n. 5934 (estensore Caputo) definisce i poteri di tutela esecutoria dell’Amministrazione in presenza di occupazioni da terzi sine titulo quando agisca in area appartenente al patrimonio disponibile, dove l’esercizio di tale potere autoritativo non trova fondamento, dovendo ricorrere alle comuni azioni possessorie o della rei vindicatio civilistica.

È noto che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., e, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità del bene per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio di cui all’art. 823 c.c.[1].

Il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), legittima la P.A. ad esercitare la tutela possessoria in presenza dell’apposizione di limiti od occupazioni da parte del privato: il potere esercitato attraverso l’ordinanza di sgombero non è riducibile all’azione possessoria privatistica (ex artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma è correlato alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause[2].

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