«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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In linea di principio, la volontà di obbligarsi della PA non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, significando che il consenso non può essere manifestato in modo tacito, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni[1], osservando, altresì, che il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente[2].

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La forma e la proroga dei contratti della PA

La forma e la proroga dei contratti della PA

In linea di principio, la volontà di obbligarsi della PA non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, significando che il consenso non può essere manifestato in modo tacito, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni[1], osservando, altresì, che il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente[2].

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In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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Acquisizione di area industriale da un fallimento

Acquisizione di area industriale da un fallimento

In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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La sez. V del TAR Campania, Napoli, con la sentenza 17 maggio 2021, n. 3250, interviene per dichiarare l’illegittimità dell’esclusione del concorrente, dalla partecipazione ad un concorso pubblico, quando nella domanda on line abbia omesso alcune dichiarazioni, tra le quali il consenso al trattamento dei dati, dovendo (viceversa) l’Amministrazione attivare il soccorso istruttorio, specie ove la piattaforma (informatica) presenta delle incompletezze dei campi da compilare (moduli) e costituisca l’unico sistema di presentazione dell’istanza partecipativa: trattasi di irregolarità sanabile.

La questione, nella sua essenzialità, concerne l’esclusione del ricorrente alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigente Avvocato motivata dal fatto che la domanda veniva presentata «in modo non conforme al bando concorso» per l’omissione:

  • della «manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ex Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura»;
  • dell’«assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000»;
  • dell’«accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso».

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La mancata manifestazione del consenso (e altro) non esclude il candidato

La mancata manifestazione del consenso (e altro) non esclude il candidato

La sez. V del TAR Campania, Napoli, con la sentenza 17 maggio 2021, n. 3250, interviene per dichiarare l’illegittimità dell’esclusione del concorrente, dalla partecipazione ad un concorso pubblico, quando nella domanda on line abbia omesso alcune dichiarazioni, tra le quali il consenso al trattamento dei dati, dovendo (viceversa) l’Amministrazione attivare il soccorso istruttorio, specie ove la piattaforma (informatica) presenta delle incompletezze dei campi da compilare (moduli) e costituisca l’unico sistema di presentazione dell’istanza partecipativa: trattasi di irregolarità sanabile.

La questione, nella sua essenzialità, concerne l’esclusione del ricorrente alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigente Avvocato motivata dal fatto che la domanda veniva presentata «in modo non conforme al bando concorso» per l’omissione:

  • della «manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ex Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura»;
  • dell’«assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000»;
  • dell’«accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso».

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Il diritto di accesso documentale (o difensivo) si atteggia a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza della documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Tale diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei terzi e, in base al combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, quando l’accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito.

In effetti, quando sussiste la visione degli atti a scopo difensivo vi è l’integrale estrazione degli stessi una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, con l’inevitabile conseguenza che è illegittimo il divieto di estrarre copia o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, poiché spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi.

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Il diritto di accesso alle dichiarazioni

Il diritto di accesso alle dichiarazioni

Il diritto di accesso documentale (o difensivo) si atteggia a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza della documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Tale diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei terzi e, in base al combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, quando l’accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito.

In effetti, quando sussiste la visione degli atti a scopo difensivo vi è l’integrale estrazione degli stessi una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, con l’inevitabile conseguenza che è illegittimo il divieto di estrarre copia o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, poiché spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi.

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